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13 

gennaio 

2003 

36 


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DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/31/CE

RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI

(pubblicato nel suppl. ord. n. 40 alla GU 12 marzo 2003, n. 40; entrato in vigore il 27 marzo 2003)

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l‘adempimento do obblighi derivanti

dall‘appartenenza dell‘Italia alle Comunità europee, ed in particolare l‘articolo 42;

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme per l‘attuazione delle direttive

91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di

imballaggio, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno

2002;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell‘11 dicembre 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell‘ambiente e della tutela del territorio, di

concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell‘economia e delle finanze, delle attività

produttive e della salute;

emana

il seguente decreto legislativo:

articolo 1 – Finalità

1. Per conseguire le finalità di cui all‘articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il

presente decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure

e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull‘ambiente, in

particolare l‘inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e

dell‘atmosfera, e sull‘ambiente globale, compreso l‘effetto serra, nonché i rischi per la salute

umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l‘intero ciclo di vita della discarica.

2. Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora

siano soddisfatti i requisiti del presente decreto.

articolo 2 – Definizioni


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1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) —rifiuti“: le sostanze od oggetti di cui all‘articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.

22 del 1997, e successive modificazioni;

b) —rifiuti urbani“: i rifiuti di cui all‘articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e

successive modificazioni;

c) —rifiuti pericolosi“: i rifiuti di cui all‘articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e

successive modificazioni;

d) —rifiuti non pericolosi“: i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i

rifiuti contemplati dalla lettera c);

e) —rifiuti inerti“: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica

significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche

o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti

nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar

luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l‘ecotossicità dei percolati

devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e

sotterranee;

f) —deposito sotterraneo“: un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità

geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di

sale;

g) —discarica“: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel

suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei

medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a

deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti

sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero,

trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un

periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento

per un periodo inferiore a un anno;

h) —trattamento“: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che

modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di

facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di

sicurezza;

i) —rifiuti biodegradabili“: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione

aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di

cartone;

l) —gas di discarica“: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;

m) —percolato“: liquido che si origina prevalentemente dall‘infiltrazione di acqua nella massa dei

rifiuti o dalla decomposizione degli stessi;

n) —eluato“: liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste dal decreto di

cui all‘articolo 7, comma 5;

o) —gestore“ il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che

vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa

compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla

chiusura della discarica;

p) —detentore“: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;

q) —richiedente“: il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica;

r) —rifiuti liquidi“: qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in

reti fognarie ed esclusi i fanghi;

s) —autorità territoriale competente“: l‘autorità responsabile dell‘esecuzione degli obblighi previsti

dal presente decreto;

t) —centro abitato“: insieme di edifici delimitato lungo le vie d‘accesso dagli appositi segnali di inizio

e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da

strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso

pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.


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articolo 3 – Ambito d’applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite all‘articolo

2, lettera g).

2. Il presente decreto non si applica:

a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque

reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini

fertilizzanti o ammendanti;

b) all‘impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini

di costruzione nelle discariche;

c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d‘acqua minori da cui sono stati

dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il

sottosuolo corrispondente;

d) al deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro dell‘ambiente 25 ottobre 1999,

n. 471, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e

dallo stoccaggio di minerali, nonché dall‘esercizio di cave.

3. Fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi

inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai

rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali,

nonché dall‘esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui all‘allegato 1 punti

2.3 e 2.4.

articolo 4 – Classificazione delle discariche

1. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:

a) discarica per rifiuti inerti;

b) discarica per rifiuti non pericolosi;

c) discarica per rifiuti pericolosi.

articolo 5 – Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione elabora ed

approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica

ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all‘articolo 22 del decreto legislativo

n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove

questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili

devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili

devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani

biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il

trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.

3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono

calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze

all‘interno del territorio.


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4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell‘ambiente e

della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea.

articolo 6 – Rifiuti non ammessi in discarica

1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:

a) rifiuti allo stato liquido;

b) rifiuti classificati come esplosivi (H1), comburenti (H2) e infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi

dell‘allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;

c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione

totale ≥ 1%;

d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione

totale > 5%;

e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo œ categoria di rischio H9 ai sensi dell‘allegato I al

decreto legislativo n. 22 del 1997 e ai sensi del decreto del Ministro dell‘ambiente 26 giugno 2000,

n. 219;

f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell‘allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;

g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25

febbraio 2000, n 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 194;

h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000,

e successive modificazioni, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14

dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;

i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio

1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;

l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;

m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e

HCFC in quantità superiore al 0,5 % in peso riferito al materiale di supporto;

n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di

ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull‘uomo e sull‘ambiente non siano noti;

o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale

di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi

i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;

p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 1/1/2007.

2. Ë vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui

all‘articolo 7.

articolo 7 – Rifiuti ammessi in discarica

1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si

applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all‘articolo 1,

riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l‘ambiente, e non risulta

indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che

soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:


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a) rifiuti urbani;

b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti

previsti dalla normativa vigente;

c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di

cui al comma 5.

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che

soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.

5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell‘ambiente e della

tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

articolo 8 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l‘esercizio di una discarica è presentata ai

sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni,

completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i

seguenti dati e informazioni:

a) l‘identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;

b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il codice

dell‘elenco europeo dei rifiuti;

c) l‘indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il

conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell‘assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta

alla trasformazione in biogas;

d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche,

corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica

eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto 11

marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;

e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell‘inquinamento, con particolare riferimento

alle misure per prevenire l‘infiltrazione di acqua all‘interno e alla conseguente formazione di

percolato, anche in riferimento al precedente punto c);

f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei

mezzi tecnici prescelti;

g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall‘allegato 2, nel

quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica

e le modalità di chiusura della stessa;

h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall‘allegato 2,

nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;

i) il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie

per prevenire rischi d‘incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le

conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni

adottate a tutela delle acque dall‘inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e

alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all‘ambiente; i parametri da

monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del

richiedente sono indicati nella tabella 2, dell‘allegato 2;

l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti

dall‘allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e

sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d‘uso prevista dell‘area stessa;

m) il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell‘impianto e

dall‘esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui

all‘articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di

almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto


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della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di

procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001;

n) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di

autorizzazione riguardi un‘opera o un‘attività sottoposta a tale procedura;

o) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia

equivalente, ai sensi dell‘articolo 14.

articolo 9 – Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione delle discariche

1. Ai fini del rilascio dell‘autorizzazione alla costruzione e all‘esercizio di una discarica devono

essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente decreto e dagli allegati 1

e 2;

b) la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in

particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica;

c) il piano di sorveglianza e controllo di cui all‘articolo 8, comma 1, lettera i), contenga le misure

necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

d) il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell‘articolo 14;

e) il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di

gestione dei rifiuti di cui all‘articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive

modificazioni, ove esistente;

f) il progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura;

g) il richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all‘avviamento dell‘impianto una

campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all‘allegato 2.

2. Prima dell‘inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l‘autorità territorialmente

competente verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il

rilascio dell‘autorizzazione medesima. L‘esito dell‘ispezione non comporta in alcun modo una

minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall‘autorizzazione.

3. L‘esito positivo dell‘ispezione costituisce condizione di efficacia dell‘autorizzazione all‘esercizio.

4. Le spese relative all‘istruttoria finalizzata al rilascio e al rinnovo dell‘autorizzazione e ai

successivi controlli sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio,

secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.

articolo 10 – Contenuto dell’autorizzazione

1. L‘autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione integrata

all‘impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni.

2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il provvedimento di

autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:

a) l‘ubicazione della discarica, nonché la delimitazione dell‘area interessata;

b) la categoria della discarica;

c) la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti;

d) l‘elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica,

individuati con lo specifico codice dell‘elenco europeo dei rifiuti e la descrizione della tipologia;

e) l‘esplicita approvazione del progetto definitivo dell‘impianto e dei piani di cui all‘articolo 8,

comma 1, lettere g), h), i), l);

f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati;


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g) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e

controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti;

h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;

i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione

operativa;

l) l‘obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all‘anno, alla Regione una relazione in

merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai

controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;

m) l‘obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli

lotti della discarica, con le modalità previste nell‘allegato 2;

n) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all‘articolo 14, sulla base di quanto previsto

dall‘articolo 8, comma 1, lettera m);

o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.

3. L‘autorizzazione all‘esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l‘accettazione da parte della

Regione delle garanzie finanziarie di cui all‘articolo 14. Qualora la Regione rilasci l‘autorizzazione

all‘esercizio per singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura

finale deve coprire la capacità totale della discarica come definita al comma 1, lettera c), la

garanzia finanziaria per l‘attivazione e la gestione della discarica è prestata per i singoli lotti

autorizzati.

4. Ai sensi dell‘articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell‘ambiente 4 agosto

1998, n. 372, le informazioni contenute nelle domande di autorizzazione accolte sono trasmesse, a

fini statistici, dall‘ente competente per territorio all‘Agenzia per la protezione dell‘ambiente e del

territorio (APAT) che provvede a metterle a disposizione degli enti interessati.

5. In deroga a quanto previsto dall‘articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel

caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo

dell‘autorizzazione è effettuato ogni 8 anni.

6. La Regione assicura che l‘autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia

comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e

prelievo delle acque.

articolo 11 – Procedure di ammissione

1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione,

sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche

generali dei rifiuti da collocare in discarica.

2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell‘ammissione degli stessi in

discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai

criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all‘articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di

discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie

determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano

invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l‘anno, e devono

essere conservati dal gestore.

3. Ai fini dell‘ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell‘impianto deve:

a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di

identificazione di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e, se previsti, i documenti

di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1˘ febbraio 1993, relativo alla sorveglianza

e al controllo delle spedizioni di rifiuti all‘interno della Comunità europea;


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b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di

cui allegato B al decreto del Ministro dell‘ambiente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità

previsti dal presente decreto;

c) effettuare l‘ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e

verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui

al citato decreto del Ministro dell‘ambiente n. 145 del 1998;

d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle

caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l‘indicazione dell‘origine e della data di

consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall‘articolo 12, comma 1, lettera d),

e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il

registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento

alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;

e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;

f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità,

come indicato all‘articolo 10, comma 1, punto g), con cadenza stabilita dall‘autorità territorialmente

competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono

essere opportunamente conservati presso l‘impianto a disposizione dell‘autorità territorialmente

competente per un periodo non inferiore a due mesi;

g) comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata

ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l‘applicazione delle disposizioni del citato regolamento

(CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

articolo 12 – Procedura di chiusura

1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:

a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall‘autorizzazione;

b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente

per territorio;

c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni

all‘ambiente e alla salute, ad iniziativa dell‘Ente competente per territorio.

2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità

della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque

meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all‘articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di

quanto indicato all‘articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).

3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l‘ente

territoriale competente al rilascio dell‘autorizzazione, di cui all‘articolo 10, ha eseguito un‘ispezione

finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell‘articolo 10, comma

1, lettera l), e comunicato a quest‘ultimo l‘approvazione della chiusura. L‘esito dell‘ispezione non

comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni

stabilite dall‘autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è

responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-

operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l‘ambiente.

articolo 13 – Gestione operativa e post-operativa

1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i

criteri e le prescrizioni stabiliti dall‘autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e

di ripristino ambientale di cui all‘articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonché le norme in materia

di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di

igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere


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assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche

della discarica.

2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche

nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l‘ente territoriale competente accerti

che la discarica non comporta rischi per la salute e l‘ambiente. In particolare, devono essere

garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere

interessate.

3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica,

individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo

dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.

4. Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai

commi 1, 2 e 3.

5. Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell‘autorizzazione e di fornire

tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare

all‘ente territoriale competente, secondo le modalità fissate dall‘autorizzazione, la relazione di cui

all‘articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della

discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai

controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;

b) prezzi di conferimento;

c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e

smaltimento;

d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;

e) volume occupato e capacità residua nominale della discarica;

f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché

sulle matrici ambientali.

6. Il gestore deve, inoltre, notificare all‘autorità competente anche eventuali significativi effetti

negativi sull‘ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve

conformarsi alla decisione dell‘autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini

di attuazione delle medesime.

articolo 14 – Garanzie finanziarie

1. La garanzia per l‘attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di

chiusura, assicura l‘adempimento delle prescrizioni contenute nell‘autorizzazione e deve essere

prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla

classificazione della stessa ai sensi dell‘articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica,

come previsto dall‘articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.

2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di

cui all‘articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-

operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post chiusura può

essere prestata per lotti.

3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere

trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione

successiva alla chiusura della discarica e salvo che l‘autorità competente non preveda un termine

maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l‘ambiente:


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a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione

di cui all‘articolo 12, comma 3;

b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione

di cui all‘articolo 12 comma 3.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell‘articolo 1 della legge 10 giugno

1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi

indicati nei citati commi.

5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, l‘80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri

previsti è ridotto nella misura del 40%.

6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste

dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche

per rifiuti inerti.

7. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le regioni e gli enti di

cui all‘articolo 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la

discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all‘articolo 15.

articolo 15

Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche

1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e

dell‘esercizio dell‘impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi

stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello

indicato all‘articolo 10, comma 1, lettera i).

articolo 16 – Sanzioni

1. Chiunque viola i divieti di cui all‘articolo 7, commi 1, 2 e 3 è punito con la sanzione prevista

dall‘articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione si applica a

chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all‘articolo 11.

2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all‘articolo 7, comma 4, diluisce o miscela i rifiuti, al solo

fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all‘articolo 5, è punito con la sanzione di cui

all‘articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

articolo 17 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono

continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate.

2. Fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle

condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del

27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13

settembre 1984, di cui all‘articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché

dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:

a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo

A;

b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di

prima categoria e di II categoria, tipo B;


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c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II

categoria tipo C e terza categoria.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell‘autorizzazione di

cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all‘autorità competente un

piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie

finanziarie di cui all‘articolo 14.

4. Con motivato provvedimento l‘autorità competente approva il piano di cui al comma 3,

autorizzando la prosecuzione dell‘esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le

modalità di esecuzione e il termine finale per l‘ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso

essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l‘autorità competente prevede anche

l‘inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all‘articolo 4. Le garanzie finanziarie

prestate a favore dell‘autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.

5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l‘autorità competente prescrive

modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all‘articolo 12, comma 1, lettera c).

6. Sono abrogati:

a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata

deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2, restano

validi fino al 16 luglio 2005 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;

b) il decreto del Ministro dell‘ambiente 11 marzo 1998, n. 141;

c) l‘articolo 5, commi 6 e 6-bis, l‘articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.

22, e successive modificazioni;

d) l‘articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.

7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.

ALLEGATO 1

(articolo 3, comma 3; articolo 9, comma 1)

CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA

1. Impianti di discarica per rifiuti inerti

1.1. Ubicazione

Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono

ricadere in:

œ aree individuate ai sensi dell‘articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n.

183;

œ aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre

1997, n. 357;

œ aree collocate nelle zone di rispetto di cui all‘articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11

maggio 1999, n. 152;

œ territori sottoposti a tutela ai sensi dell‘articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Le discariche non devono essere normalmente localizzate:

œ in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;


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œ in aree dove i processi geologici superficiali quali l‘erosione accelerata, le frane, l‘instabilità dei

pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l‘integrità della discarica;

œ in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la

piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al

valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con l‘autorità di bacino laddove

costituita;

œ in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell‘articolo 6, comma 3

della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per

inerti nei siti di cui al comma precedente.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le

condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca

un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità

dell‘impianto in relazione ai seguenti parametri:

œ distanza dai centri abitati;

œ fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni

militari.

N

ell‘individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da

ripristinare sotto il profilo paesaggistico.

1.2. Protezione del terreno e delle acque

1.2.1. Criteri generali

L‘ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica devono soddisfare le condizioni

necessarie per impedire l‘inquinamento del terreno, delle acque freatiche e delle acque superficiali.

Deve essere assicurata un‘efficiente raccolta del percolato, ove ciò sia ritenuto necessario

dall‘ente territoriale competente.

La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali deve essere realizzata

mediante la combinazione di una barriera geologica e di un eventuale rivestimento della parte

inferiore durante la fase di esercizio e mediante l‘aggiunta a chiusura della discarica di una

copertura della parte superiore durante la fase post-operativa.

Qualora la barriera geologica non presenti le caratteristiche di seguito specificate, la protezione del

suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere realizzata attraverso il

completamento della stessa con un sistema barriera di confinamento.

1.2.2. Barriera geologica

La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in

prosssimità di una discarica tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare

rischi per il suolo e le acque superficiali e sotterranee. Il substrato della base e dei lati della

discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e

spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

œ conducibilità idraulica k ≤ 1 þ 10œ7 m/s;

œ spessore ≥ 1 m.


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Le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica naturale devono essere accertate

mediante apposita indagine in sito.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere

completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente

realizzato che fornisca una protezione equivalente.

Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del

tetto dell‘acquifero confinato o della quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero

non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.

La barriera messa in opera artificialmente deve avere uno spessore non inferiore a 0,5 metri.

1.2.3. Copertura superficiale finale

La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

œ isolamento dei rifiuti dall‘ambiente esterno;

œ minimizzazione delle infiltrazioni d‘acqua;

œ riduzione al minimo della necessità di manutenzione;

œ minimizzazione dei fenomeni di erosione,

œ resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall‘alto verso il

basso, almeno dai seguenti strati:

1. strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie

vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata

contro l‘erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;

2. strato drenante con spessore ≥ 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico

sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);

3. strato minerale superiore compattato di spessore ≥ 0,5 m e di bassa conducibilità idraulica;

4. strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da

materiale drenante.

1.3. Controllo delle acque

In relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese misure adeguate per:

œ limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica;

œ impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della discarica.

Deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall‘autorità competente, un sistema di

raccolta delle acque di percolazione. La gestione di detto sistema deve minimizzare il battente

idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento

e di estrazione. Il percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine

di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

1.4. Stabilità

Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi mediante specifiche indagini e prove

geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei


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carichi previsti, nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da

danneggiare i sistemi di protezione della discarica.

Deve essere, altresì, verificata in corso d‘opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità

dell‘insieme terreno di fondazione-discarica, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e

delle coperture, anche a i sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988.

Per gli impianti che ricadono in Comuni soggetti a rischio sismico, così come elencati nei decreti

del Ministro dei lavori pubblici in data 5 marzo 1984, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 31

marzo 1984, le analisi di stabilità devono essere condotte in condizioni dinamiche, introducendo le

variabili di accelerazione indotta dall‘evento sismico di più alta intensità prevedibile, ed adeguando

le eventuali strutture in muratura da realizzare alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dei

lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio

1996.

1.5. Disturbi e rischi

Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti

dalla discarica e causati da:

œ emissione di odori e polvere;

œ materiali trasportati dal vento;

œ uccelli parassiti ed insetti;

œ rumore e traffico;

œ incendi.

1.6. Barriere

La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito. Deve essere

prevista una barriera perimetrale arborea autoctona al fine di minimizzare gli impatti visivi e

olfattivi.

I cancelli devono restare chiusi fuori dell‘orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli

impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale.

1.7. Dotazione di attrezzature e personale

Gli impianti di discarica devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di

laboratori che operano in regime di qualità secondo le norme ISO 9000 e successive modificazioni

per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell‘impianto.

1.8. Modalità e criteri di deposito

I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono essere al

più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici sistemi di

contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione stessa.

Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e

delle strutture collegate.

L‘accumulo dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da evitare fenomeni di instabilità.


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2. Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi

2.1. Ubicazione

Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:

œ aree individuate ai sensi dell‘articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n.

183;

œ aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre

1997, n. 357;

œ territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

œ aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell‘articolo 6, comma 3, della

legge 6 dicembre 1991, n. 394;

œ aree collocate nelle zone di rispetto di cui all‘articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11

maggio 1999, n. 152.

Gli impianti non vanno ubicati di norma:

œ in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1a categoria così

come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate

da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero

pregiudicare l‘isolamento dei rifiuti;

œ in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;

œ in aree dove i processi geologici superficiali quali l‘erosione accelerata, le frane, l‘instabilità dei

pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l‘integrità della discarica e delle

opere ad essa connesse;

œ in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;

œ in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la

piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al

valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con l‘autorità di bacino laddove costituita.

Con provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti

non pericolosi nei siti sopradescritti.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le

condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca

un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità

dell‘impianto in relazione a:

œ distanza dai centri abitati;

œ collocazione in aree a rischio sismico di 2a categoria così come classificate dalla legge 2

febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla

base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;

œ collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione

geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 e in

aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell‘agricoltura biologica ai sensi del

regolamento CEE n. 2092/91;

œ presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici.

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve

essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la

distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita


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sulla base di dati statistici significativi dell‘intero arco dell‘anno e relativi ad un periodo non inferiore

a 5 anni.

2.2. Protezione delle matrici ambientali

Al fine di garantire l‘isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la discarica deve

soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

œ sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;

œ impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;

œ impianto di raccolta e gestione del percolato;

œ impianto di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche dove sono smaltiti

rifiuti biodegradabili);

œ sistema di copertura superficiale finale della discarica.

Deve essere garantito il controllo dell‘efficienza e dell‘integrità dei presidi ambientali (sistemi di

impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il mantenimento di

opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali.

2.3. Controllo delle acque e gestione del percolato

Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l‘infiltrazione

dell‘acqua meteorica nella massa dei rifiuti.

Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal

perimetro dell‘impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla

base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.

Il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita

della discarica, secondo quanto stabilito nell‘autorizzazione, e comunque per un tempo non

inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell‘impianto.

Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:

œ minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i

sistemi di sollevamento e di estrazione;

œ prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;

œ resistere all‘attacco chimico dell‘ambiente della discarica;

œ sopportare i carichi previsti.

Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di

trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in

materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca

all‘abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all‘interno

della discarica.

2.4. Protezione del terreno e delle acque

2.4.1. Criteri generali

L‘ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per

impedire l‘inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque superficiali e per

assicurare un‘efficiente raccolta del percolato.


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La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere realizzata, durante la

fase operativa, mediante la combinazione della barriera geologica, del rivestimento impermeabile

del fondo e delle sponde della discarica e del sistema di drenaggio del percolato, e durante la fase

post-operativa anche mediante copertura della parte superiore.

2.4.2. Barriera geologica

Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica

naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante

dai seguenti criteri:

œ discarica per rifiuti non pericolosi: k ≤ 1 þ 10œ9 m/s e s ≥ 1 m;

œ discarica per rifiuti pericolosi: k ≤ 1 þ 10œ9 m/s e s ≥ 5 m.

La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l‘area interessata

dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni

geognostiche.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere

completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente

realizzato che fornisca una protezione equivalente.

Per tutti gli impianti deve essere prevista l‘impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un

rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di

materiale minerale compattato. Tale rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle

sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica.

Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di

sopra del tetto dell‘acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non

confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.

Le caratteristiche del sistema barriera di confinamento artificiale sono garantite normalmente

dall‘accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore di almeno

100 cm con una conducibilità idraulica k ≤ 10œ7 cm/s, depositato preferibilmente in strati uniformi

compattati dello spessore massimo di 20 cm) con una geomembrana.

L‘utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di

impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale

compattato, senza interposizione di materiale drenante.

Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema barriera di confinamento delle

sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente

essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano

approvate dall‘Ente territoriale competente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi

di stabilità del sistema barriera di confinamento.

Lo strato di materiale artificiale e/o il sistema barriera di confinamento deve essere inoltre

adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di

realizzazione e di esercizio della discarica.

Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve essere previsto uno

strato di materiale drenante con spessore ≥ 0,5 m.

Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare un‘adeguata

pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.


Page 18

2.4.3. Copertura superficiale finale

La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

œ isolamento dei rifiuti dall‘ambiente esterno;

œ minimizzazione delle infiltrazioni d‘acqua;

œ riduzione al minimo della necessità di manutenzione;

œ minimizzazione dei fenomeni di erosione;

œ resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall‘alto verso il

basso, almeno dai seguenti strati:

1. strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie

vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata

contro l‘erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;

2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore ≥ 0,5 m in grado di impedire la

formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);

3. strato minerale compattato dello spessore ≥ 0,5 m e di conducibilità idraulica di ≥ 10œ8 m/s o di

caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di

discarica di rifiuti pericolosi;

4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore

≥ 0,5 m;

5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati

sovrastanti

Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, comporta la

trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti

dovrà tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale.

La copertura superficiale finale come sopra descritta deve garantire l‘isolamento della discarica

anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente

collegata al sistema barriera di confinamento.

La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio può essere preceduta da

una copertura provvisoria, la cui struttura può essere più semplice di quella sopra indicata,

finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento.

Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il

regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l‘infiltrazione nella discarica.

La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile

con la destinazione d‘uso prevista.

2.5. Controllo dei gas

Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per l‘estrazione

dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico.

La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per

l‘ambiente e per la salute umana; l‘obiettivo è quello di non far percepire la presenza della

discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.


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Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di

estrazione del biogas, è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche

l‘eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.

Ë inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all‘interno dei pozzi di

captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del

percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas

esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa.

Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l‘eliminazione della condensa;

l‘acqua di condensa può essere eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica.

Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale

trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell‘uomo e per

l‘ambiente.

Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve

avvenire in idonea camera di combustione a temperatura T > 850°, concentrazione di ossigeno ≥

3% in volume e tempo di ritenzione ≥ 0,3 s.

Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo

in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come

indicato all‘articolo 13, comma 2.

2.6. Disturbi e rischi

Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve adottare misure

idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:

œ emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica;

œ produzione di polvere;

œ materiali trasportati dal vento;

œ rumore e traffico;

œ uccelli, parassiti ed insetti;

œ formazione di aerosol;

œ incendi.

2.7. Stabilità

Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi a mezzo di specifiche indagini e

prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e

dei carichi previsti nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da

danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica.

Inoltre deve essere verificata in corso d‘opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati, come al

successivo punto 2.10, e la stabilità dell‘insieme terreno di fondazione-discarica con particolare

riferimento alla stabilità dei pendii ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11

marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno

1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti.

2.8. Protezione fisica degli impianti


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La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone ed

animali.

Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad

impedire lo scarico illegale. Il sito di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea

segnaletica.

La copertura giornaliera della discarica, di cui al punto 2.10, deve contribuire al controllo di volatili

e piccoli animali.

2.9. Dotazione di attrezzature e personale

Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi devono essere dotati, direttamente o

tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la

gestione dell‘impianto.

La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito ai sensi

dell‘articolo 9, comma 1, punto b), e deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica

del personale addetto all‘impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in

funzione del tipo di rifiuti smaltiti.

In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in

funzione del rischio valutato.

Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente

istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico

programma di addestramento all‘uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

2.10. Modalità e criteri di coltivazione

Ë vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in

assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad

impedire tale dispersione.

Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e

delle strutture collegate.

I rifiuti vanno deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di

avanzamento, pendenze superiori al 30%.

La coltivazione deve procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo

da favorire il recupero immediato e progressivo dell‘area della discarica.

L‘accumulo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde limitare

successivi fenomeni di instabilità.

Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all‘azione degli agenti atmosferici, e mantenere, per

quanto consentito dalla tecnologia e dalla morfologia dell‘impianto, pendenze tali da garantire il

naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell‘area destinata al conferimento dei rifiuti.

I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive devono

essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; è richiesta una copertura giornaliera

dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura


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giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica,

l‘accesso dei volatili e l‘emissione di odori.

Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di

insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l‘obbligo di effettuare adeguate operazioni di

disinfestazione e derattizzazione.

Lo stoccaggio di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in distinte aree della discarica, tra loro

opportunamente separate e distanziate.

3. Caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo dei rifiuti

Il deposito sotterraneo dei rifiuti può essere realizzato per lo smaltimento delle seguenti tipologie di

rifiuti:

œ rifiuti inerti;

œ rifiuti non pericolosi;

œ rifiuti pericolosi.

3.1. Protezione delle matrici ambientali

3.1.1. Criteri generali

Lo smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire l‘isolamento dei rifiuti dalla

biosfera. I rifiuti, la barriera geologica e le cavità, e in particolare le strutture artificiali, costituiscono

un sistema che come tutti gli altri aspetti tecnici deve rispettare i requisiti prescritti.

Deve essere dimostrata la sicurezza durante la fase di esercizio e a lungo termine nei confronti

delle matrici ambientali.

3.1.2. Barriera geologica e stabilità

Deve essere effettuata un indagine di dettaglio della struttura geologica di un sito, con ricerche ed

analisi della tipologia delle rocce, dei suoli e della topografia. L‘esame geologico serve ad

accertare che il sito è adatto alla creazione di un deposito sotterraneo. Devono essere inseriti la

collocazione, la frequenza e la struttura delle irregolarità o delle fratture degli strati geologici

circostanti e l‘impatto potenziale dell‘attività sismica su tali strutture.

La stabilità delle cavità deve essere accertata con adeguate ricerche e modelli predittivi. La

valutazione deve tenere conto anche dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati

in maniera sistematica.

Ë necessario accertare che:

a) durante e dopo la formazione delle cavità, né nella cavità stessa né sulla superficie del suolo

sono prevedibili deformazioni di rilievo che possano danneggiare la funzionalità del deposito

sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera;

b) la capacità di carico della cavità è sufficiente a prevenirne il crollo durante l‘utilizzo;

c) il materiale depositato deve avere la stabilità necessaria ad assicurarne la compatibilità con le

proprietà geomeccaniche della roccia ospitante.

Ë indispensabile un‘indagine approfondita della composizione delle rocce e delle acque

sotterranee per valutare la situazione attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione


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potenziale nel tempo, la natura e l‘abbondanza dei minerali presenti nella frattura, nonché una

descrizione mineralogica quantitativa della roccia ospitante. Va valutata anche l‘incidenza della

variabilità sul sistema geochimico.

Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia che circonda i rifiuti

deve rivestire un duplice ruolo:

a) roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti;

b) strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di anidrite), che costituiscono

una barriera geologica che impedisce alle acque sotterranee di penetrare nella discarica e, che

impedisce ai liquidi e ai gas di filtrare all‘esterno dell‘area di smaltimento. Nei punti in cui tale

barriera geologica è attraversata da pozzi e perforazioni è necessario provvedere a sigillarli

durante le operazioni per prevenire la penetrazione di acqua e poi chiuderli ermeticamente dopo la

cessazione delle attività del deposito sotterraneo. Se l‘estrazione dei minerali continua oltre il

periodo di attività della discarica, dopo la cessazione delle attività di questa è indispensabile

sigillare l‘area di smaltimento con una diga impermeabile all‘acqua, progettata calcolando la

pressione idraulica operativa a tale profondità, in maniera che l‘acqua che potrebbe filtrare nella

miniera ancora in funzione non possa comunque penetrare nell‘area di smaltimento.

Nelle miniere di salgemma il sale è considerato una barriera di contenimento totale. I rifiuti entrano

quindi in contatto con la biosfera solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto di un evento

geologico a lungo termine come il movimento terrestre o l‘erosione (per esempio nel caso di un

aumento del livello del mare). Non esistono probabilità molto elevate che i rifiuti subiscano

alterazioni nelle condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre tenere conto delle conseguenze

di possibili eventi sfavorevoli.

Per stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende lo stoccaggio sotterraneo a una profondità

di parecchie centinaia di metri; la roccia dura può essere costituita da diverse rocce magmatiche

come il granito o il gneiss, ma anche da rocce sedimentarie come il calcare o l‘arenaria. A tale

scopo ci si può servire di una miniera non più sfruttata per le attività estrattive o di un impianto di

stoccaggio nuovo.

Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non è possibile il contenimento totale e quindi è

necessario costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far sì che l‘attenuazione naturale

degli strati circostanti riduca gli effetti degli agenti inquinanti impedendo così effetti negativi

irreversibili nei confronti dell‘ambiente. Sarà quindi la capacità dell‘ambiente circostante di

attenuare e degradare gli agenti inquinanti a determinare l‘accettabilità di una fuga da una struttura

di questo tipo.

Le prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno valutate in maniera globale, tenendo

conto del funzionamento coerente delle diverse componenti del sistema. Nel caso di stoccaggio

sotterraneo nella roccia dura il deposito deve essere situato al di sotto della falda acquifera per

prevenire il deterioramento delle acque sotterranee. Lo stoccaggio nella roccia dura deve

rispettare tale requisito, impedendo che qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito

raggiunga la biosfera œ e in particolare gli strati superiori della falda acquifera a contatto con essa

œ in quantità o concentrazioni tali da provocare effetti nocivi. Ë necessario quindi valutare l‘afflusso

delle acque verso e nella biosfera e l‘impatto della variabilità sul sistema idrogeologico.

Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell‘imballaggio e delle strutture artificiali può portare

alla formazione di gas nel deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi tenere conto di

tale fattore nel progettare le strutture per lo stoccaggio sotterraneo di questo tipo.

3.1.3. Valutazione idrogeologica


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Deve essere condotta un‘indagine approfondita delle caratteristiche idrauliche per valutare la

configurazione dello scorrimento delle acque sotterranee negli strati circostanti, sulla base delle

informazioni sulla conduttività idraulica della massa rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici.

3.1.4. Valutazione dell’impatto sulla biosfera

Ë indispensabile un‘indagine sulla biosfera che potrebbe essere toccata dal deposito sotterraneo.

Vanno svolti anche studi di base per determinare il livello delle sostanze coinvolte nell‘ambiente

naturale locale.

3.1.5. Valutazione della fase operativa

Per quanto riguarda la fase operativa, l‘analisi deve accertare:

a) la stabilità delle cavità;

b) che non esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto tra i rifiuti e la biosfera;

c) che non esistono rischi inaccettabili per il esercizio dell‘impianto.

L‘accertamento della sicurezza operativa dell‘impianto deve comprendere un‘analisi sistematica

del suo esercizio, sulla base di dati specifici relativi all‘inventario dei rifiuti, alla gestione

dell‘impianto e al programma di attività. Va dimostrato che tra i rifiuti e la roccia non rischiano di

crearsi reazioni chimiche o fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia e da

mettere a rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre ai rifiuti non ammissibili ai termini

dell‘articolo 6 e del decreto di cui all‘articolo 7, comma 5, non è consentito il conferimento di rifiuti

potenzialmente soggetti alla combustione spontanea nelle condizioni di stoccaggio previste

(temperatura, umidità), prodotti gassosi, rifiuti volatili, rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di

miscellanea non identificata.

Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a una via di contatto tra i rifiuti e la

biosfera durante la fase operativa. I diversi tipi di rischi operativi potenziali devono essere riassunti

in categorie specifiche e ne devono essere valutati i possibili effetti, accertando che non esistono

rischi di una rottura del contenimento dell‘operazione e prevedendo misure di emergenza

ALLEGATO 2

(articolo 8, comma 1; articolo 9, comma 1)

PIANI DI GESTIONE OPERATIVA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE, DI

GESTIONE POST-OPERATIVA, DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO,

FINANZIARIO

1. Principi generali

Il presente allegato stabilisce le modalità di gestione e le procedure comuni di sorveglianza e

controllo durante la fase operativa e post-operativa di una discarica, al fine di prevenire qualsiasi

effetto negativo sull‘ambiente ed individuare le adeguate misure correttive.


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Disciplina inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura di una

discarica e individua gli adempimenti durante la fase post-operativa e per il ripristino ambientale

del sito medesimo.

Definisce inoltre le modalità per individuare il prezzo corrispettivo minimo per lo smaltimento in

discarica previsto dall‘articolo 15.

I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e

controllo sono lo strumento con il quale l‘autorità responsabile per il rilascio dell‘autorizzazione

verifica che:

œ le operazioni condotte siano conformi all‘autorizzazione;

œ la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull‘ambiente;

œ il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle attività.

I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e

controllo, che rappresentano uno dei contenuti essenziali dell‘autorizzazione e devono essere

approvati dall‘autorità procedente, definiscono compiutamente le fasi di gestione operativa, di

ripristino ambientale e di gestione post-operativa della discarica affinché:

œ i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformità ai criteri stabiliti per ciascuna categoria di

discarica;

œ i processi di stabilizzazione all‘interno della discarica avvengano regolarmente;

œ i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci;

œ le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate;

œ il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto periodicamente con

l‘obiettivo di determinare l‘andamento dei parametri significativi e di accertare l‘eventuale

superamento di soglie limite di accettabilità;

œ il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale.

Alle scadenze indicate nell‘autorizzazione, e comunque con periodicità almeno annuale, il gestore

provvede ad inviare all‘autorità di controllo i risultati complessivi dell‘attività della discarica con

riferimento ai seguenti dati:

œ quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti;

œ volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;

œ volume finale disponibile;

œ produzione di percolato (m3/anno) e sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento;

œ quantità di gas prodotto ed estratto (Nm3/anno) ed eventuale recupero d‘energia (kWh/anno);

œ risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni.

2. Piano di gestione operativa

Il piano di gestione operativa individua le modalità e le procedure necessarie a garantire che le

attività operative della discarica siano condotte in conformità con i principi, le modalità e le

prescrizioni del presente decreto e dell‘autorizzazione.

2.1. Elementi del piano

Il piano riporta la descrizione di:

œ modalità di conferimento dei rifiuti all‘impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei

sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e

delle perdite di percolato nel corso del conferimento;


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œ procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, ispezione

visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi);

œ modalità e criteri di deposito in singole celle;

œ criteri di riempimento e chiusura delle celle con l‘indicazione delle misure da adottare per la

riduzione della produzione di percolato;

œ procedura di chiusura;

œ piano di intervento per condizioni straordinarie quali:

- allagamenti;

- incendi;

- esplosioni;

- raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione;

- dispersioni accidentali di rifiuti nell‘ambiente.

3. Piano di ripristino ambientale

Il piano di ripristino ambientale individua gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero

e la sistemazione dell‘area della discarica a chiusura della stessa.

Il piano di ripristino ambientale deve prevedere la destinazione d‘uso dell‘area tenendo conto:

œ dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;

œ dell‘eventuale formazione di percolato e di biogas;

œ del monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino alla conclusione della

fase post-operativa;

œ della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell‘area stessa.

3.1. Elementi del piano

Costituiscono contenuti essenziali del piano di ripristino ambientale:

œ il quadro di riferimento dell‘area e delle zone limitrofe su morfologia, geomorfologia, geologia,

idrogeologia, clima, uso del suolo, idrologia superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione

agricola e faunistici;

œ le analisi del paesaggio e della qualità dell‘ambiente;

œ gli obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta;

œ la destinazione d‘uso dell‘area;

œ i tempi e le modalità di esecuzione del recupero e della sistemazione ambientale;

œ la documentazione cartografica ed eventuali analisi.

Nel caso in cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, l‘intervento

deve essere eseguito secondo le seguenti procedure:

œ la ricostituzione dello strato edafico (minimo di 30 cm di spessore) deve avvenire primariamente

con l‘utilizzo di suolo accantonato precedentemente o, in assenza, con terra vegetale dalle

caratteristiche chimico-fisiche controllate e plausibilmente analoghe a quelle del sito d‘intervento;

per il miglioramento della fertilità deve essere utilizzato in via preferenziale compost di qualità

come ammendante;

œ sullo strato edafico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento anche temporaneo,

con specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa

movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo;

œ nella piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si deve procedere in maniera

progressiva e, a seconda della destinazione finale d‘uso (ecologico-forestale, ricreativo a verde

pubblico, agricolo ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari, umane o

zootecniche), utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle

autoctone o tipiche dell‘area da ricostituire ed adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo;


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œ durante la piantumazione e successivamente all‘intervento di ripristino devono essere utilizzate

le migliori tecniche di coltivazione per garantire l‘attecchimento della vegetazione; in particolare è

necessario garantire la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si devono adottare sistemi di

irrigazione fissa o mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura

vegetale.

4. Piano di gestione in fase post-operativa

Il piano di gestione post-operativa individua tempi, modalità e condizioni della fase di gestione

post-operativa della discarica e le attività che devono essere poste in essere durante tale fase, con

particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire

che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti.

4.1. Elementi del piano

Il piano deve riportare la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte del gestore

finalizzate a garantire che anche in questa fase il processo evolutivo della discarica œ nei suoi vari

aspetti œ prosegua sotto controllo in modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima, in

cui si può considerare praticamente inesistente l‘impatto dell‘impianto sull‘ambiente.

Dovranno pertanto essere individuate in particolare le operazioni relative a:

œ manutenzione per mantenere in buona efficienza;

œ recinzione e cancelli di accesso;

œ rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;

œ viabilità interna ed esterna;

œ sistema di drenaggio del percolato;

œ rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;

œ sistema di impermeabilizzazione sommitale;

œ copertura vegetale, procedendo ad innaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte;

œ pozzi e relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;

œ modalità e frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello

stesso al livello minimo possibile.

5. Piano di sorveglianza e controllo

Il piano di sorveglianza e controllo di cui al punto i) dell‘articolo 8, comma 1, deve essere costituito

da un documento unitario, comprendente le fasi di realizzazione, gestione e post-chiusura, relativo

a tutti i fattori ambientali da controllare, i parametri ed i sistemi unificati di prelevamento, trasporto

e misura dei campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di restituzione dei dati. Il piano è

finalizzato a garantire che:

a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le

condizioni operative previste;

b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l‘ambiente ed i disagi per la

popolazione;

c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;

d) venga garantito l‘addestramento costante del personale impiegato nella gestione;

e) venga garantito l‘accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne

di monitoraggio.


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Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed

indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicità riportati come esemplificativi nelle tabelle

1 e 2 del presente allegato su:

œ acque sotterranee;

œ percolato;

œ acque di drenaggio superficiale;

œ gas di discarica;

œ qualità dell‘aria;

œ parametri meteoclimatici;

œ stato del corpo della discarica.

I prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti,

secondo le metodiche ufficiali.

5.1. Acque sotterranee

Obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di

inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di adottare le

necessarie misure correttive.

Devono essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, anche in relazione

all‘estensione della discarica, in modo tale che siano presenti almeno un pozzo a monte (a

distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) e due a valle, tenuto conto della

direzione di falda.

Nei punti di monitoraggio individuati deve essere rilevato il livello di falda. è opportuno installare

una sonda per il rilevamento in continuo del livello della falda in caso di modesta soggiacenza della

falda.

Il piano di monitoraggio deve comprendere almeno i parametri fondamentali, contrassegnati con

l‘asterisco, riportati nella tabella 1 del presente allegato; per un monitoraggio significativo è

importante effettuare tutti i rilevamenti analitici di cui alla citata tabella 1, in particolare in presenza

di valori anomali dei parametri fondamentali e comunque almeno una volta l‘anno.

I livelli di controllo devono essere determinati in base alle variazioni locali della qualità delle acque

freatiche.

In particolare, in funzione della soggiacenza della falda, delle formazioni idrogeologiche specifiche

del sito e della qualità delle acque sotterranee dovrà essere individuato il livello di guardia per i vari

inquinanti da sottoporre ad analisi.

In caso di raggiungimento del livello di guardia è necessario adottare il piano d‘intervento

prestabilito, così come individuato nell‘autorizzazione; è necessario altresì ripetere al più presto il

campionamento per verificare la significatività dei dati.

5.2. Acque meteoriche di ruscellamento

In situazioni di particolare vulnerabilità ambientale il piano provvederà ad individuare i parametri e

la frequenza di analisi relativi alle acque di drenaggio superficiale.

5.3. Percolato


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In presenza di percolato e acqua superficiale, i campioni devono essere prelevati in punti

rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del percolato devono

essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce dall‘area. Il controllo

delle acque superficiali deve essere fatto in almeno due punti, di cui uno a monte e uno a valle

della discarica.

Il controllo del percolato e dell‘acqua superficiale, in caso di contatto fra le due matrici, deve essere

effettuato prelevando un campione rappresentativo della composizione media.

Deve essere misurata la quantità di percolato prodotto e smaltito, da correlare con i parametri

meteoclimatici per eseguire un bilancio idrico del percolato.

I parametri da misurare e le sostanze da analizzare variano a seconda della composizione dei

rifiuti depositati in discarica; vanno indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui all‘articolo 10

del presente decreto, e devono tenere conto dei criteri di ammissibilità di cui al decreto previsto

dall‘articolo 7, comma 5.

5.4. Emissioni gassose e qualità dell’aria

Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili e rifiuti contenenti sostanze che possono

sviluppare gas o vapori deve esser previsto un monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate

e diffuse, della discarica stessa, in grado di individuare anche eventuali fughe di gas esterne al

corpo della discarica stessa.

A tal proposito il Piano deve definire livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di

discarica all‘esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo, nonché contenere un piano

d‘intervento da realizzare ed attivare in caso di superamento degli stessi.

I parametri di monitoraggio sul gas di discarica devono comprendere almeno CH4, CO2, O2, con

regolarità mensile, altri parametri quali: H2, H2S, polveri totali, NH3, mercaptani e composti volatili

in relazione alla composizione dei rifiuti. Si deve provvedere, inoltre, a caratterizzare

quantitativamente il gas di discarica.

La frequenza di tali misure deve essere quella indicata dalla tabella 2, salvo una diversa

prescrizione dell‘autorità di controllo.

L‘autorità di controllo stabilirà anche eventuali misure per l‘identificazione di migrazioni del gas nel

suolo e nel sottosuolo.

La valutazione dell‘impatto provocato dalle emissioni diffuse della discarica deve essere effettuata

con modalità e periodicità da definirsi in sede di autorizzazione. Il numero e l‘ubicazione dei siti di

prelievo dipendono dalla topografia dell‘area da monitorare. Di norma è opportuno prevedere

almeno due punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del

campionamento, a monte e a valle della discarica.

5.5. Discariche adibite allo smaltimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto

Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti di amianto o contenenti amianto, il parametro utilizzato

per il monitoraggio e controllo è la concentrazione di fibre nell‘aria. La frequenza delle misure viene

fissata all‘interno del piano di sorveglianza e controllo.

Per la valutazione dei risultati si deve far riferimento ai criteri cautelativi di monitoraggio indicati nel

decreto del Ministro della sanità in data 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 1994. Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche

analitiche di MOCF.


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5.6. Parametri meteoclimatici

La discarica deve essere dotata di una centralina per la rilevazione dei dati meteoclimatici.

La tipologia delle misure meteoclimatiche è quella indicata dalla tabella 2, salvo una diversa

prescrizione dell‘autorità di controllo, che potrà anche imporre per casi particolari la rilevazione in

continuo, definendo altresì la modalità, la tipologia di misure, nonché la modalità della loro

trasmissione.

5.7. Morfologia della discarica

La morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il

deposito di rifiuti devono essere oggetto di rilevazioni topografiche almeno semestrali.

Tali misure devono anche tenere conto della riduzione di volume dovuta all‘assestamento dei rifiuti

e alla loro trasformazione in biogas.

In fase di gestione post-operativa devono essere valutati gli assestamenti e la necessità di

conseguenti ripristini della superficie, secondo la periodicità minima prevista in tabella 2.

Tabella 1 Analisi delle acque sotterranee

Parametri

* = Parametri fondamentali

*pH

*temperatura

*Conducibilità elettrica

*Ossidabilità Kübel

BOD5

TOC

Ca, Na, K

*Cloruri

*Solfati

Fluoruri

IPA

*Metalli: Fe, Mn

Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb , Mg, Zn

Cianuri

*Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico

Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)

Fenoli

Pesticidi fosforati e totali

Solventi organici aromatici

Solventi organici azotati

Solventi clorurati

* Almeno annuale per tutti i parametri della tabella 1.

Tabella 2 Parametri da misurare e frequenza minima delle misure *

Parametro

Frequenza misure

gestione operativa

Frequenza misure

gestione

post-operativa

percolato

volume

mensile

semestrale


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composizione

trimestrale

semestrale

acque superficiali di

drenaggio

composizione

trimestrale

semestrale

qualità dell‘aria

immissioni gassose

potenziali e pressione

atmosferica

mensile

semestrale

gas di discarica

composizione

mensile

semestrale

acque sotterranee

livello di falda

mensile

semestrale

composizione

trimestrale

semestrale

dati meteoclimatici

precipitazioni

giornaliera

giornaliera, sommati ai

valori mensili

temperatura (min, max,

14 h

CET

)

giornaliera

media mensile

direzione e velocità del

vento

giornaliera

non richiesta

evaporazione

giornaliera

giornaliera, sommati ai

valori mensili

umidità atmosferica (14 h

CET

)

giornaliera

media mensile

topografia dell‘area

struttura e composizione

della discarica

annualmente

comportamento d‘asse-

stamento del corpo della

discarica

semestrale

semestrale per i primi 3

anni quindi annuale

*

Almeno annuale per tutti i parametri della tabella 1.

6. Piano finanziario

La garanzia che il prezzo minimo di cui al punto 1 copra realmente tutti i costi, inclusi quelli relativi

alla fase di post-chiusura, è assicurata dalla presentazione di un piano economico finanziario che

deve tenere conto dei seguenti fattori:

1. il costo industriale predisposto in funzione di:

- costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell‘impianto, compresi oneri finanziari e

costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;

- spese per gestione operativa, comprese spese relative al personale ed ai mezzi d‘opera utilizzati;

- spese generali e tecniche;

- spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo alla

chiusura;

2. gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Con frequenza annuale potrà essere presentata all‘ente competente una relazione di

aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle eventuali variazioni

intervenute a seguito di:

a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l‘anno successivo, nei costi di gestione e di

costruzione;

b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;

c) nuove perizie di variante.

7. Adempimenti a carico dell’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione


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7.1. L‘autorità competente provvede ad approvare i piani di gestione operativa, di ripristino

ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, nonché il piano finanziario di cui

all‘articolo 8, predisposti secondo quanto previsto dall‘allegato 2.

In particolare l‘approvazione del piano di sorveglianza e controllo, che dovrà prevedere l‘assenso

degli enti addetti al controllo, comporta anche l‘individuazione dei parametri da analizzare da parte

del soggetto gestore per le varie matrici ambientali, la loro periodicità e le modalità di prelievo,

trasporto ed analisi dei campioni, come già specificato in allegato 2, in modo che tutti i soggetti

coinvolti adottino procedure uniformi ed omogenee.

7.2. Ai fini del rilascio dell‘autorizzazione l‘autorità competente deve provvedere a condurre

l‘istruttoria tecnica dei progetti presentati dai soggetti titolari degli interventi e verificare che siano

state condotte le attività preliminari di seguito specificate:

œ individuazione delle acque sotterranee, comprese le eventuali emergenze delle stesse, che

possono essere interessate dalle attività della discarica;

œ ubicazione dei punti d‘acqua esistenti (pozzi, sorgenti), usi in atto delle risorse idriche,

andamento del flusso idrico sotterraneo, determinazione dei principali parametri idrogeologici,

definizione dell‘escursione stagionale del livello piezometrico, valutazione della qualità delle acque

sotterranee, a seguito di specifiche misurazioni. A tal proposito, i punti di misura devono essere

quotati (in m s.l.m.) con precisione almeno centimetrica e si deve fissare almeno un punto di

misurazione nella zona d‘afflusso delle acque sotterranee e almeno due punti di misurazione nella

zona di deflusso, tenendo conto della necessità di individuare con tempestività l‘immissione

accidentale di percolato. Questo numero può essere aumentato ai fini di un‘indagine idrogeologica

specifica e tenuto conto della necessità di individuare con tempestività l‘emissione accidentale di

percolato nelle acque sotterranee;

œ conduzione di una campagna di monitoraggio almeno annuale delle acque sotterranee

interessate, al fine di stabilire i valori di riferimento per eseguire i futuri controlli. Il campionamento

deve essere effettuato almeno nei tre punti di cui al comma precedente.