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DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/31/CE
RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI
(pubblicato
nel suppl. ord. n. 40 alla GU 12 marzo 2003, n. 40; entrato in vigore il 27 marzo 2003)
Il
Presidente della Repubblica
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l‘adempimento do obblighi
derivanti
dall‘appartenenza
dell‘Italia alle Comunità europee, ed in particolare l‘articolo 42;
Vista la
direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche
di rifiuti;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, recante norme per l‘attuazione delle direttive
91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di
imballaggio,
e successive modificazioni;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 6 giugno
2002;
Acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province
autonome di
Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della
Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell‘11
dicembre 2002;
Sulla
proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell‘ambiente e della
tutela del territorio, di
concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell‘economia e delle
finanze, delle attività
produttive
e della salute;
emana
il seguente
decreto legislativo:
articolo 1 – Finalità
1. Per
conseguire le finalità di cui all‘articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il
presente decreto stabilisce requisiti
operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure
e orientamenti
tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative
sull‘ambiente, in
particolare
l‘inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e
dell‘atmosfera,
e sull‘ambiente globale, compreso l‘effetto serra, nonché i rischi per la salute
umana
risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l‘intero ciclo di vita della
discarica.
2. Si
considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora
siano
soddisfatti i requisiti del presente decreto.
articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini
del presente decreto
si intende per:
a)
—rifiuti“: le sostanze od oggetti di cui all‘articolo 6, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n.
22 del
1997, e successive modificazioni;
b) —rifiuti
urbani“: i rifiuti di cui all‘articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e
successive
modificazioni;
c) —rifiuti
pericolosi“: i rifiuti di cui all‘articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e
successive
modificazioni;
d) —rifiuti
non pericolosi“: i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche
non rientrano tra i
rifiuti
contemplati dalla lettera c);
e) —rifiuti
inerti“: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica,
chimica o biologica
significativa;
i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre
reazioni fisiche
o chimiche,
non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non
comportano effetti
nocivi tali
da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a
dar
luogo a
percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché
l‘ecotossicità dei percolati
devono
essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque,
superficiali e
sotterranee;
f)
—deposito sotterraneo“: un impianto per il deposito permanente di rifiuti
situato in una cavità
geologica
profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di
potassio o di
sale;
g) —discarica“:
area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul
suolo o nel
suolo,
compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo
smaltimento dei
medesimi da
parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono
sottoposti a
deposito
temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in
cui i rifiuti
sono
scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un
impianto di recupero,
trattamento
o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento
per un
periodo
inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa
di smaltimento
per un
periodo inferiore a un anno;
h)
—trattamento“: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le
operazioni di cernita, che
modificano
le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura
pericolosa, di
facilitarne
il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in
condizioni di
sicurezza;
i) —rifiuti
biodegradabili“: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di
decomposizione
aerobica o
anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini,
rifiuti di carta e di
cartone;
l) —gas di
discarica“: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
m)
—percolato“: liquido che si origina prevalentemente dall‘infiltrazione di acqua
nella massa dei
rifiuti o
dalla decomposizione degli stessi;
n)
—eluato“: liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche
previste dal decreto
di
cui
all‘articolo 7, comma 5;
o)
—gestore“ il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di
una discarica, che
vanno dalla
realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione
post-operativa
compresa;
tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione
successiva alla
chiusura
della discarica;
p)
—detentore“: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
q)
—richiedente“: il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una
discarica;
r) —rifiuti
liquidi“: qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non
convogliate in
reti
fognarie ed esclusi i fanghi;
s)
—autorità territoriale competente“: l‘autorità responsabile dell‘esecuzione
degli obblighi previsti
dal
presente decreto;
t) —centro
abitato“: insieme di edifici delimitato lungo le vie d‘accesso dagli appositi
segnali di inizio
e fine. Per
insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato
da
strade,
piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e
da aree di uso
pubblico
con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
articolo 3 – Ambito
d’applicazione
1. Le
disposizioni del presente decreto
si applicano a tutte le discariche, come definite all‘articolo
2, lettera
g).
2. Il
presente decreto non
si applica:
a) alle
operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione
delle acque
reflue
domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie
analoghe a fini
fertilizzanti
o ammendanti;
b)
all‘impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione
e riempimento o a fini
di
costruzione nelle discariche;
c) al
deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d‘acqua minori da
cui sono stati
dragati e
al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il
letto e il
sottosuolo
corrispondente;
d) al
deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro dell‘ambiente 25 ottobre
1999,
n. 471, o
di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal
trattamento e
dallo
stoccaggio di minerali, nonché dall‘esercizio di cave.
3. Fermo
restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire
qualsiasi
inquinamento
ambientale o danni alla salute umana, al deposito di rifiuti non pericolosi,
diversi dai
rifiuti
inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo
stoccaggio di minerali,
nonché
dall‘esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui
all‘allegato 1 punti
2.3 e 2.4.
articolo 4 –
Classificazione delle discariche
1. Ciascuna
discarica è classificata in una delle seguenti categorie:
a)
discarica per rifiuti inerti;
b)
discarica per rifiuti non pericolosi;
c)
discarica per rifiuti pericolosi.
articolo 5 – Obiettivi di
riduzione del conferimento di rifiuti in discarica
1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione elabora ed
approva un
apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in
discarica
ad
integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all‘articolo 22
del decreto legislativo
n. 22 del
1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale,
oppure, ove
questo non
sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:
a) entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani
biodegradabili
devono
essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
b) entro
otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani
biodegradabili
devono
essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
c) entro
quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani
biodegradabili
devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.
2. Il
programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in
particolare, il riciclaggio, il
trattamento
aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.
3. Le
regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori
al 10% devono
calcolare
la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle
effettive presenze
all‘interno
del territorio.
4. I
programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero
dell‘ambiente e
della
tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione
europea.
articolo 6 – Rifiuti non
ammessi in discarica
1. Non sono
ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
a) rifiuti
allo stato liquido;
b) rifiuti
classificati come esplosivi (H1), comburenti (H2) e infiammabili (H3-A e H3-B),
ai sensi
dell‘allegato
I al decreto legislativo n. 22 del 1997;
c) rifiuti
che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in
concentrazione
totale ≥ 1%;
d) rifiuti
che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in
concentrazione
totale >
5%;
e) rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo œ categoria di rischio H9 ai sensi
dell‘allegato I al
decreto legislativo
n. 22 del 1997 e ai sensi del decreto
del Ministro dell‘ambiente 26 giugno 2000,
n. 219;
f) rifiuti
che rientrano nella categoria 14 dell‘allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;
g) rifiuti
della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25
febbraio
2000, n 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
h)
materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre
2000,
e
successive modificazioni, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14
dicembre
1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;
i) rifiuti
che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio
1999, n.
209, in quantità superiore a 50 ppm;
l) rifiuti
che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a
10 ppb;
m) rifiuti
che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti
contaminati da CFC e
HCFC in
quantità superiore al 0,5 % in peso riferito al materiale di supporto;
n) rifiuti
che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da
attività di
ricerca, di
sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull‘uomo e sull‘ambiente non siano
noti;
o)
pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale
di
ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale
data, esclusi in entrambi
i casi
quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;
p) rifiuti
con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 1/1/2007.
2. Ë
vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai
criteri di ammissibilità di cui
all‘articolo
7.
articolo 7 – Rifiuti
ammessi in discarica
1. I
rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale
disposizione non si
applica:
a) ai
rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
b) ai
rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di
cui all‘articolo 1,
riducendo
la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l‘ambiente, e non
risulta
indispensabile
ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
2. Nelle
discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti
inerti che
soddisfano
i criteri della normativa vigente.
3. Nelle
discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:
a) rifiuti
urbani;
b) rifiuti
non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di
ammissione dei rifiuti
previsti
dalla normativa vigente;
c) rifiuti pericolosi
stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di
cui al
comma 5.
4. Nelle
discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti
pericolosi che
soddisfano
i criteri fissati dalla normativa vigente.
5. I
criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell‘ambiente e della
tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della
salute, sentita la
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
articolo 8 – Domanda di
autorizzazione
1. La
domanda di autorizzazione per la costruzione e l‘esercizio di una discarica è
presentata ai
sensi degli
articoli 27 e 28 del decreto
legislativo n. 22
del 1997, e successive modificazioni,
completa di
tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì
contenere almeno i
seguenti
dati e informazioni:
a)
l‘identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
b) la
descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare,
indicando il codice
dell‘elenco
europeo dei rifiuti;
c)
l‘indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di
volume utile per il
conferimento
dei rifiuti, tenuto conto dell‘assestamento dei rifiuti e della perdita di
massa dovuta
alla
trasformazione in biogas;
d) la
descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche,
geologiche e geotecniche,
corredata
da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine
stratigrafica
eseguita
con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto 11
marzo 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;
e) i metodi
previsti per la prevenzione e la riduzione dell‘inquinamento, con particolare
riferimento
alle misure
per prevenire l‘infiltrazione di acqua all‘interno e alla conseguente
formazione di
percolato,
anche in riferimento al precedente punto c);
f) la
descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi,
degli impianti e dei
mezzi
tecnici prescelti;
g) il piano
di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti
dall‘allegato 2, nel
quale
devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la
gestione della discarica
e le
modalità di chiusura della stessa;
h) il piano
di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti
dall‘allegato 2,
nel quale
sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
i) il piano
di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure
necessarie
per
prevenire rischi d‘incidenti causati dal funzionamento della discarica e per
limitarne le
conseguenze,
sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle
precauzioni
adottate a
tutela delle acque dall‘inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato
nel terreno e
alle altre
misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all‘ambiente; i
parametri da
monitorare,
la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da
parte del
richiedente
sono indicati nella tabella 2, dell‘allegato 2;
l) il piano
di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i
criteri stabiliti
dall‘allegato
2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e
sistemazione
della discarica in relazione alla destinazione d‘uso prevista dell‘area stessa;
m) il piano
finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione
dell‘impianto e
dall‘esercizio
della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria
di cui
all‘articolo
14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per
un periodo di
almeno
trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento,
tenuto conto
della
riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla
adozione di
procedure
di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001;
n) le
informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la
domanda di
autorizzazione
riguardi un‘opera o un‘attività sottoposta a tale procedura;
o) le
indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi
altra garanzia
equivalente,
ai sensi dell‘articolo 14.
articolo 9 – Condizioni
per il rilascio dell’autorizzazione delle discariche
1. Ai fini
del rilascio dell‘autorizzazione alla costruzione e all‘esercizio di una
discarica devono
essere
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il
progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente decreto e dagli allegati 1
e 2;
b) la
gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente
competenti; in
particolare,
il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica;
c) il piano
di sorveglianza e controllo di cui all‘articolo 8, comma 1, lettera i),
contenga le misure
necessarie
per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
d) il
richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai
sensi dell‘articolo 14;
e) il
progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del piano
regionale di
gestione
dei rifiuti di cui all‘articolo 22 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, e successive
modificazioni,
ove esistente;
f) il
progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura;
g) il
richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all‘avviamento dell‘impianto
una
campagna di
monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto
all‘allegato 2.
2. Prima
dell‘inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l‘autorità
territorialmente
competente
verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è
subordinato il
rilascio
dell‘autorizzazione medesima. L‘esito dell‘ispezione non comporta in alcun modo
una
minore
responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite
dall‘autorizzazione.
3. L‘esito
positivo dell‘ispezione costituisce condizione di efficacia dell‘autorizzazione
all‘esercizio.
4. Le spese
relative all‘istruttoria finalizzata al rilascio e al rinnovo
dell‘autorizzazione e ai
successivi
controlli sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo
del servizio,
secondo
tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.
articolo 10 – Contenuto
dell’autorizzazione
1.
L‘autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione integrata
all‘impianto
ai sensi del decreto
legislativo 4 agosto
1999, n. 372, e successive modificazioni.
2. Ove non
previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, il provvedimento di
autorizzazione
alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:
a)
l‘ubicazione della discarica, nonché la delimitazione dell‘area interessata;
b) la
categoria della discarica;
c) la
capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il
conferimento dei rifiuti;
d) l‘elenco
e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella
discarica,
individuati
con lo specifico codice dell‘elenco europeo dei rifiuti e la descrizione della
tipologia;
e)
l‘esplicita approvazione del progetto definitivo dell‘impianto e dei piani di
cui all‘articolo 8,
comma 1,
lettere g), h), i), l);
f) le
prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi
tecnici utilizzati;
g) le
prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure
di sorveglianza e
controllo, incluse
eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti;
h) le
prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva
alla chiusura;
i) la
durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della
gestione
operativa;
l)
l‘obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all‘anno, alla Regione
una relazione in
merito ai
tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di
sorveglianza ed ai
controlli
effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;
m)
l‘obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla
chiusura anche di singoli
lotti della
discarica, con le modalità previste nell‘allegato 2;
n) le
indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all‘articolo 14, sulla
base di quanto previsto
dall‘articolo
8, comma 1, lettera m);
o) le
procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.
3.
L‘autorizzazione all‘esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l‘accettazione
da parte della
Regione
delle garanzie finanziarie di cui all‘articolo 14. Qualora la Regione rilasci
l‘autorizzazione
all‘esercizio
per singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla
post-chiusura
finale deve
coprire la capacità totale della discarica come definita al comma 1, lettera
c), la
garanzia
finanziaria per l‘attivazione e la gestione della discarica è prestata per i
singoli lotti
autorizzati.
4. Ai sensi
dell‘articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell‘ambiente 4 agosto
1998, n.
372, le informazioni contenute nelle domande di autorizzazione accolte sono
trasmesse, a
fini
statistici, dall‘ente competente per territorio all‘Agenzia per la protezione
dell‘ambiente e del
territorio
(APAT) che provvede a metterle a disposizione degli enti interessati.
5. In
deroga a quanto previsto dall‘articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997,
nel
caso in cui
un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il
rinnovo
dell‘autorizzazione
è effettuato ogni 8 anni.
6. La
Regione assicura che l‘autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia
comprensiva
anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi
idrici e
prelievo
delle acque.
articolo 11 – Procedure
di ammissione
1. Per la
collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla
composizione,
sulla
capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle
caratteristiche
generali
dei rifiuti da collocare in discarica.
2. In
previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini
dell‘ammissione degli stessi in
discarica,
il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è
conforme ai
criteri di
ammissibilità previsti dal decreto
di cui all‘articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di
discarica.
I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una
serie
determinata
di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto
rimangano
invariati
anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l‘anno, e
devono
essere
conservati dal gestore.
3. Ai fini
dell‘ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell‘impianto deve:
a)
controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il
formulario di
identificazione
di cui all‘articolo 15 del decreto
legislativo n. 22
del 1997 e, se previsti, i documenti
di cui al regolamento
(CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1˘ febbraio 1993, relativo alla sorveglianza
e al
controllo delle spedizioni di rifiuti all‘interno della Comunità europea;
b)
verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel
formulario di identificazione, di
cui
allegato B al decreto
del Ministro dell‘ambiente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità
previsti
dal presente decreto;
c)
effettuare l‘ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima
e dopo lo scarico e
verificare
la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di
identificazione di cui
al citato decreto del Ministro
dell‘ambiente n. 145 del 1998;
d) annotare
nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le
informazioni relative alle
caratteristiche
e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l‘indicazione dell‘origine e
della data di
consegna da
parte del detentore, secondo le modalità previste dall‘articolo 12, comma 1,
lettera d),
e comma 2,
del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il
registro
deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con
riferimento
alla
provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il
rifiuto pericoloso;
e)
sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti
trasportati;
f)
effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai
criteri di ammissibilità,
come
indicato all‘articolo 10, comma 1, punto g), con cadenza stabilita
dall‘autorità territorialmente
competente
e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati
devono
essere
opportunamente conservati presso l‘impianto a disposizione dell‘autorità
territorialmente
competente
per un periodo non inferiore a due mesi;
g)
comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la
eventuale mancata
ammissione
dei rifiuti in discarica, ferma l‘applicazione delle disposizioni del citato regolamento
(CEE) n.
259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
articolo 12 – Procedura
di chiusura
1. La
procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:
a) nei
casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall‘autorizzazione;
b) nei casi
in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione
competente
per
territorio;
c) sulla
base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare
danni
all‘ambiente
e alla salute, ad iniziativa dell‘Ente competente per territorio.
2. La
procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica
della conformità
della
morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento
delle acque
meteoriche,
a quella prevista nel progetto di cui all‘articolo 9, comma 1, lettera a),
tenuto conto di
quanto
indicato all‘articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
3. La
discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo
dopo che l‘ente
territoriale
competente al rilascio dell‘autorizzazione, di cui all‘articolo 10, ha eseguito
un‘ispezione
finale sul
sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi
dell‘articolo 10, comma
1, lettera
l), e comunicato a quest‘ultimo l‘approvazione della chiusura. L‘esito
dell‘ispezione non
comporta,
in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle
condizioni
stabilite
dall‘autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il
gestore è
responsabile
della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione
post-
operativa
per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per
l‘ambiente.
articolo 13 – Gestione operativa e
post-operativa
1. Nella gestione
e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le
modalità, i
criteri e
le prescrizioni stabiliti dall‘autorizzazione e dai piani di gestione
operativa, post-operativa e
di
ripristino ambientale di cui all‘articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l),
nonché le norme in materia
di gestione
dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in
atmosfera, di rumore, di
igiene e
salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve,
inoltre, essere
assicurata
la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed
impiantistiche
della
discarica.
2. La
manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere
assicurati anche
nella fase
della gestione successiva alla chiusura, fino a che l‘ente territoriale
competente accerti
che la
discarica non comporta rischi per la salute e l‘ambiente. In particolare,
devono essere
garantiti i
controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che
possano essere
interessate.
3. I
rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o
trincee della discarica,
individuati
con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le
caratteristiche di pericolo
dei rifiuti
smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.
4. Il
gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle
disposizioni di cui ai
commi 1, 2
e 3.
5. Al fine
di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell‘autorizzazione
e di fornire
tutte le
conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve
presentare
all‘ente
territoriale competente, secondo le modalità fissate dall‘autorizzazione, la
relazione di cui
all‘articolo
10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della
gestione della
discarica e
dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni
relativi ai
controlli
effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti
elementi:
a) quantità
e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
b) prezzi
di conferimento;
c)
andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di
trattamento e
smaltimento;
d) quantità
di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e
smaltimento;
e) volume
occupato e capacità residua nominale della discarica;
f) i
risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro
ammissibilità in discarica, nonché
sulle
matrici ambientali.
6. Il
gestore deve, inoltre, notificare all‘autorità competente anche eventuali
significativi effetti
negativi
sull‘ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo
e deve
conformarsi
alla decisione dell‘autorità competente sulla natura delle misure correttive e
sui termini
di
attuazione delle medesime.
articolo 14 – Garanzie
finanziarie
1. La
garanzia per l‘attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le
procedure di
chiusura,
assicura l‘adempimento delle prescrizioni contenute nell‘autorizzazione e deve
essere
prestata
per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla
classificazione
della stessa ai sensi dell‘articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della
discarica,
come
previsto dall‘articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.
2. La
garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che
le procedure di
cui
all‘articolo 13
siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-
operativa.
In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post
chiusura può
essere
prestata per lotti.
3. Fermo
restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere
trattenute
per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di
gestione
successiva
alla chiusura della discarica e salvo che l‘autorità competente non preveda un
termine
maggiore
qualora ritenga che sussistano rischi per l‘ambiente:
a) la
garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della
comunicazione
di cui
all‘articolo 12, comma 3;
b) la
garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della
comunicazione
di cui all‘articolo
12 comma 3.
4. Le
garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell‘articolo 1 della
legge 10 giugno
1982, n.
348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione
degli obiettivi
indicati
nei citati commi.
5. Nel caso
di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata
in vigore del
presente decreto, l‘80% della capacità
autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri
previsti è
ridotto nella misura del 40%.
6. Le
Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le
modalità previste
dal
presente decreto,
che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche
per rifiuti
inerti.
7. Gli
oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le
regioni e gli enti di
cui
all‘articolo 2, del decreto
legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la
discarica,
sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all‘articolo 15.
articolo 15
Costi dello
smaltimento dei rifiuti nelle discariche
1. Il
prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di
realizzazione e
dell‘esercizio
dell‘impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria
ed i costi
stimati di
chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo
pari a quello
indicato
all‘articolo 10, comma 1, lettera i).
articolo 16 – Sanzioni
1. Chiunque
viola i divieti di cui all‘articolo 7, commi 1, 2 e 3 è punito con la sanzione
prevista
dall‘articolo
51, comma 3, del decreto
legislativo n. 22
del 1997. La stessa sanzione si applica a
chiunque
viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all‘articolo
11.
2.
Chiunque, in violazione del divieto di cui all‘articolo 7, comma 4, diluisce o
miscela i rifiuti, al solo
fine di
renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all‘articolo 5, è punito
con la sanzione di cui
all‘articolo
51, comma 5, del decreto
legislativo n. 22 del
1997.
articolo 17 –
Disposizioni transitorie e finali
1. Le
discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
continuare
a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate.
2. Fino al
16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in
osservanza delle
condizioni
e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato
interministeriale del
27 luglio
1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13
settembre
1984, di cui all‘articolo 6 decreto
del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e
successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994,
nonché
dalle
deliberazioni regionali connesse, relativamente:
a) nelle
discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche
di II categoria, tipo
A;
b) nelle
discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle
discariche di
prima
categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle
discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle
discariche di II
categoria
tipo C e terza categoria.
3. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell‘autorizzazione
di
cui al
comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all‘autorità
competente un
piano di
adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie
finanziarie
di cui all‘articolo 14.
4. Con
motivato provvedimento l‘autorità competente approva il piano di cui al comma 3,
autorizzando
la prosecuzione dell‘esercizio della discarica e fissando i lavori di
adeguamento, le
modalità di
esecuzione e il termine finale per l‘ultimazione degli stessi, che non può in
ogni caso
essere
successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l‘autorità competente prevede
anche
l‘inquadramento
della discarica in una delle categorie di cui all‘articolo 4. Le garanzie
finanziarie
prestate a favore
dell‘autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.
5. In caso
di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l‘autorità competente
prescrive
modalità e
tempi di chiusura della discarica, conformemente all‘articolo 12, comma 1,
lettera c).
6. Sono
abrogati:
a) il
paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e
6 della citata
deliberazione
del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2,
restano
validi fino
al 16 luglio 2005 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti
dalla deliberazione;
b) il decreto del Ministro
dell‘ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
c)
l‘articolo 5, commi 6 e 6-bis, l‘articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.
22, e
successive modificazioni;
d)
l‘articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.
7. Le
Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.
ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 3; articolo 9, comma 1)
CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA
1. Impianti di discarica
per rifiuti inerti
1.1. Ubicazione
Di norma i
siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti
non devono
ricadere in:
œ aree
individuate ai sensi dell‘articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18
maggio 1989, n.
183;
œ aree
individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n.
357;
œ aree
collocate nelle zone di rispetto di cui all‘articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11
maggio
1999, n. 152;
œ territori
sottoposti a tutela ai sensi dell‘articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Le
discariche non devono essere normalmente localizzate:
œ in
corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
œ in aree
dove i processi geologici superficiali quali l‘erosione accelerata, le frane,
l‘instabilità dei
pendii, le
migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l‘integrità della
discarica;
œ in aree
esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come
riferimento la
piena con
tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali
modifiche al
valore da
adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con l‘autorità di
bacino laddove
costituita;
œ in aree
naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell‘articolo 6,
comma 3
della legge
6 dicembre 1991, n. 394.
Le Regioni
possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle
discariche per
inerti nei
siti di cui al comma precedente.
La
discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per
quanto riguarda le
condizioni
di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica
non costituisca
un grave
rischio ecologico.
Per ciascun
sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità
dell‘impianto
in relazione ai seguenti parametri:
œ distanza
dai centri abitati;
œ fascia di
rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri,
ferrovie, beni
militari.
N
ell‘individuazione
dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da
ripristinare
sotto il profilo paesaggistico.
1.2. Protezione del
terreno e delle acque
1.2.1. Criteri generali
L‘ubicazione
e le caratteristiche costruttive di una discarica devono soddisfare le
condizioni
necessarie
per impedire l‘inquinamento del terreno, delle acque freatiche e delle acque
superficiali.
Deve essere
assicurata un‘efficiente raccolta del percolato, ove ciò sia ritenuto
necessario
dall‘ente
territoriale competente.
La
protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali deve
essere realizzata
mediante la
combinazione di una barriera geologica e di un eventuale rivestimento della
parte
inferiore
durante la fase di esercizio e mediante l‘aggiunta a chiusura della discarica
di una
copertura
della parte superiore durante la fase post-operativa.
Qualora la
barriera geologica non presenti le caratteristiche di seguito specificate, la
protezione del
suolo,
delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere realizzata
attraverso il
completamento
della stessa con un sistema barriera di confinamento.
1.2.2. Barriera geologica
La barriera
geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e
in
prosssimità
di una discarica tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente
per evitare
rischi per
il suolo e le acque superficiali e sotterranee. Il substrato della base e dei
lati della
discarica
consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di
permeabilità e
spessore
almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:
œ
conducibilità idraulica k ≤ 1 þ 10œ7 m/s;
œ spessore
≥ 1 m.
Le
caratteristiche di permeabilità della barriera geologica naturale devono essere
accertate
mediante
apposita indagine in sito.
La barriera
geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può
essere
completata
artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente
realizzato
che fornisca una protezione equivalente.
Il piano di
imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di sopra
del
tetto
dell‘acquifero confinato o della quota di massima escursione della falda, nel
caso di acquifero
non
confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.
La barriera
messa in opera artificialmente deve avere uno spessore non inferiore a 0,5
metri.
1.2.3. Copertura
superficiale finale
La
copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti
criteri:
œ
isolamento dei rifiuti dall‘ambiente esterno;
œ minimizzazione
delle infiltrazioni d‘acqua;
œ riduzione
al minimo della necessità di manutenzione;
œ
minimizzazione dei fenomeni di erosione,
œ
resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.
La
copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita,
dall‘alto verso il
basso,
almeno dai seguenti strati:
1. strato
superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle
specie
vegetali di
copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione
adeguata
contro
l‘erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni
termiche;
2. strato
drenante con spessore ≥ 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente
idraulico
sopra le
barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);
3. strato
minerale superiore compattato di spessore ≥ 0,5 m e di bassa conducibilità
idraulica;
4. strato
di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e
costituito da
materiale
drenante.
1.3. Controllo delle
acque
In
relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese misure adeguate
per:
œ limitare
la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica;
œ impedire
che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della discarica.
Deve essere
inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall‘autorità competente, un sistema
di
raccolta
delle acque di percolazione. La gestione di detto sistema deve minimizzare il
battente
idraulico
di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di
sollevamento
e di
estrazione. Il percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di
trattamento al fine
di
garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente
in materia.
1.4. Stabilità
Nella fase
di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi mediante specifiche
indagini e prove
geotecniche
che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica
e dei
carichi previsti,
nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da
danneggiare
i sistemi di protezione della discarica.
Deve
essere, altresì, verificata in corso d‘opera la stabilità del fronte dei
rifiuti scaricati e la stabilità
dell‘insieme
terreno di fondazione-discarica, con particolare riferimento alla stabilità dei
pendii e
delle
coperture, anche a i sensi del decreto
del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988.
Per gli
impianti che ricadono in Comuni soggetti a rischio sismico, così come elencati
nei decreti
del
Ministro dei lavori pubblici in data 5 marzo 1984, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 31
marzo 1984,
le analisi di stabilità devono essere condotte in condizioni dinamiche,
introducendo le
variabili
di accelerazione indotta dall‘evento sismico di più alta intensità prevedibile,
ed adeguando
le
eventuali strutture in muratura da realizzare alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dei
lavori
pubblici in data 16 gennaio
1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio
1996.
1.5. Disturbi e rischi
Devono
essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo i disturbi ed i
rischi provenienti
dalla
discarica e causati da:
œ emissione
di odori e polvere;
œ materiali
trasportati dal vento;
œ uccelli
parassiti ed insetti;
œ rumore e
traffico;
œ incendi.
1.6. Barriere
La
discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al
sito. Deve essere
prevista
una barriera perimetrale arborea autoctona al fine di minimizzare gli impatti
visivi e
olfattivi.
I cancelli
devono restare chiusi fuori dell‘orario di esercizio. Il sistema di controllo e
di accesso agli
impianti
deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale.
1.7. Dotazione di
attrezzature e personale
Gli
impianti di discarica devono essere dotati, direttamente o tramite apposita
convenzione, di
laboratori
che operano in regime di qualità secondo le norme ISO 9000 e successive
modificazioni
per le
specifiche determinazioni previste per la gestione dell‘impianto.
1.8. Modalità e criteri
di deposito
I rifiuti
che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono
essere al
più presto
ricoperti con strati di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti
specifici sistemi di
contenimento
e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione
stessa.
Lo scarico
dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della
massa di rifiuti e
delle
strutture collegate.
L‘accumulo
dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da evitare fenomeni di instabilità.
2. Impianti per rifiuti
non pericolosi e per rifiuti pericolosi
2.1. Ubicazione
Di norma
gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono
ricadere in:
œ aree
individuate ai sensi dell‘articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18
maggio 1989, n.
183;
œ aree
individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n.
357;
œ territori
sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
œ aree
naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell‘articolo 6,
comma 3, della
legge 6
dicembre 1991, n. 394;
œ aree
collocate nelle zone di rispetto di cui all‘articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11
maggio
1999, n. 152.
Gli
impianti non vanno ubicati di norma:
œ in aree
interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1a
categoria così
come
classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e
aree interessate
da attività
vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità
potrebbero
pregiudicare
l‘isolamento dei rifiuti;
œ in
corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
œ in aree
dove i processi geologici superficiali quali l‘erosione accelerata, le frane,
l‘instabilità dei
pendii, le
migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l‘integrità della
discarica e delle
opere ad
essa connesse;
œ in aree
soggette ad attività di tipo idrotermale;
œ in aree
esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come
riferimento la
piena con
tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono eventuali
modifiche al
valore da
adottare per il tempo di ritorno in accordo con l‘autorità di bacino laddove
costituita.
Con
provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di
discariche per rifiuti
non
pericolosi nei siti sopradescritti.
La
discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per
quanto riguarda le
condizioni
di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica
non costituisca
un grave
rischio ecologico.
Per ciascun
sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di
accettabilità
dell‘impianto
in relazione a:
œ distanza
dai centri abitati;
œ
collocazione in aree a rischio sismico di 2a categoria così come classificate
dalla legge 2
febbraio
1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per
rifiuti pericolosi sulla
base dei
criteri di progettazione degli impianti stessi;
œ
collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti
ad indicazione
geografica
o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 e
in
aree
agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell‘agricoltura biologica
ai sensi del
regolamento
CEE n. 2092/91;
œ presenza
di rilevanti beni storici, artistici, archeologici.
Per le
discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti
amianto, deve
essere
oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto
aereo delle fibre, la
distanza
dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale
direttrice è stabilita
sulla base
di dati statistici significativi dell‘intero arco dell‘anno e relativi ad un
periodo non inferiore
a 5 anni.
2.2. Protezione delle
matrici ambientali
Al fine di
garantire l‘isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la
discarica deve
soddisfare
i seguenti requisiti tecnici:
œ sistema
di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;
œ
impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;
œ impianto
di raccolta e gestione del percolato;
œ impianto
di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche dove sono
smaltiti
rifiuti
biodegradabili);
œ sistema
di copertura superficiale finale della discarica.
Deve essere
garantito il controllo dell‘efficienza e dell‘integrità dei presidi ambientali
(sistemi di
impermeabilizzazione,
di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il mantenimento di
opportune
pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali.
2.3. Controllo delle
acque e gestione del percolato
Devono
essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare
l‘infiltrazione
dell‘acqua
meteorica nella massa dei rifiuti.
Per quanto
consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate
dal
perimetro
dell‘impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate
sulla
base delle
piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.
Il
percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti
per tutto il tempo di vita
della
discarica, secondo quanto stabilito nell‘autorizzazione, e comunque per un
tempo non
inferiore a
30 anni dalla data di chiusura definitiva dell‘impianto.
Il sistema
di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:
œ
minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al
minimo compatibile con i
sistemi di
sollevamento e di estrazione;
œ prevenire
intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;
œ resistere
all‘attacco chimico dell‘ambiente della discarica;
œ
sopportare i carichi previsti.
Il
percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente
idoneo di
trattamento
al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla
normativa vigente in
materia. La
concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui
contribuisca
all‘abbassamento
del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato
all‘interno
della
discarica.
2.4. Protezione del
terreno e delle acque
2.4.1.
Criteri generali
L‘ubicazione
e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie
per
impedire
l‘inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque superficiali
e per
assicurare
un‘efficiente raccolta del percolato.
La
protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere
realizzata, durante la
fase
operativa, mediante la combinazione della barriera geologica, del rivestimento
impermeabile
del fondo e
delle sponde della discarica e del sistema di drenaggio del percolato, e
durante la fase
post-operativa
anche mediante copertura della parte superiore.
2.4.2. Barriera geologica
Il
substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una
formazione geologica
naturale
che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello
risultante
dai
seguenti criteri:
œ discarica
per rifiuti non pericolosi: k ≤ 1 þ 10œ9 m/s e s ≥ 1 m;
œ discarica
per rifiuti pericolosi: k ≤ 1 þ 10œ9 m/s e s ≥ 5 m.
La
continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su
tutta l‘area interessata
dalla
discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e
perforazioni
geognostiche.
La barriera
geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può
essere
completata
artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente
realizzato
che fornisca una protezione equivalente.
Per tutti
gli impianti deve essere prevista l‘impermeabilizzazione del fondo e delle
pareti con un
rivestimento
di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno
strato di
materiale
minerale compattato. Tale rivestimento deve avere caratteristiche idonee a
resistere alle
sollecitazioni
chimiche e meccaniche presenti nella discarica.
Il piano di
imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto
al di
sopra del
tetto dell‘acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di
acquifero non
confinato,
al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di
almeno 2 m.
Le
caratteristiche del sistema barriera di confinamento artificiale sono garantite
normalmente
dall‘accoppiamento
di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore di almeno
100 cm con
una conducibilità idraulica k ≤ 10œ7 cm/s, depositato preferibilmente in strati
uniformi
compattati
dello spessore massimo di 20 cm) con una geomembrana.
L‘utilizzo
della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di
impermeabilizzazione
idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale
compattato,
senza interposizione di materiale drenante.
Particolari
soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema barriera di confinamento
delle
sponde, che
garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente
essere
adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che
vengano
approvate
dall‘Ente territoriale competente; in tal caso dovranno essere previste specifiche
analisi
di
stabilità del sistema barriera di confinamento.
Lo strato
di materiale artificiale e/o il sistema barriera di confinamento deve essere
inoltre
adeguatamente
protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di
realizzazione
e di esercizio della discarica.
Sul fondo
della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve essere
previsto uno
strato di
materiale drenante con spessore ≥ 0,5 m.
Il fondo
della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare
un‘adeguata
pendenza
tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.
2.4.3. Copertura
superficiale finale
La
copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti
criteri:
œ
isolamento dei rifiuti dall‘ambiente esterno;
œ
minimizzazione delle infiltrazioni d‘acqua;
œ riduzione
al minimo della necessità di manutenzione;
œ
minimizzazione dei fenomeni di erosione;
œ
resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;
La
copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita,
dall‘alto verso il
basso,
almeno dai seguenti strati:
1. strato
superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle
specie
vegetali di
copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione
adeguata
contro
l‘erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
2. strato
drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore ≥ 0,5 m in grado di impedire
la
formazione
di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);
3. strato
minerale compattato dello spessore ≥ 0,5 m e di conducibilità idraulica di ≥
10œ8 m/s o di
caratteristiche
equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli
impianti di
discarica
di rifiuti pericolosi;
4. strato
di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti,
con spessore
≥ 0,5 m;
5. strato
di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera
degli strati
sovrastanti
Poiché la
degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche,
comporta la
trasformazione
in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione degli
assestamenti
dovrà
tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della
copertura finale.
La
copertura superficiale finale come sopra descritta deve garantire l‘isolamento
della discarica
anche
tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere
direttamente
collegata
al sistema barriera di confinamento.
La
copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio può
essere preceduta da
una
copertura provvisoria, la cui struttura può essere più semplice di quella sopra
indicata,
finalizzata
ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento.
Detta
copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di
consentire il
regolare deflusso
delle acque superficiali e di minimizzarne l‘infiltrazione nella discarica.
La
copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un
carico compatibile
con la
destinazione d‘uso prevista.
2.5. Controllo dei gas
Le discariche
che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per
l‘estrazione
dei gas che
garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo
energetico.
La gestione
del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per
l‘ambiente
e per la salute umana; l‘obiettivo è quello di non far percepire la presenza
della
discarica
al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.
Poiché il naturale
assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di
estrazione
del biogas, è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda
anche
l‘eventuale
sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.
Ë inoltre
indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all‘interno dei
pozzi di
captazione
del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di
estrazione del
percolato
eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura
di gas
esplosivo,
e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa.
Il sistema
di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l‘eliminazione della
condensa;
l‘acqua di
condensa può essere eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica.
Il gas deve
essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un
eventuale
trattamento,
senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell‘uomo
e per
l‘ambiente.
Nel caso di
impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di
discarica deve
avvenire in
idonea camera di combustione a temperatura T > 850°, concentrazione di
ossigeno ≥
3% in
volume e tempo di ritenzione ≥ 0,3 s.
Il sistema
di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per
tutto il tempo
in cui
nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo
necessario, come
indicato
all‘articolo 13, comma 2.
2.6. Disturbi e rischi
Il gestore
degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve
adottare misure
idonee a
ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati
da:
œ emissione
di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica;
œ produzione
di polvere;
œ materiali
trasportati dal vento;
œ rumore e
traffico;
œ uccelli,
parassiti ed insetti;
œ
formazione di aerosol;
œ incendi.
2.7. Stabilità
Nella fase
di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi a mezzo di specifiche
indagini e
prove
geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia
della discarica e
dei carichi
previsti nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali
da
danneggiare
i sistemi di protezione ambientale della discarica.
Inoltre
deve essere verificata in corso d‘opera la stabilità del fronte dei rifiuti
scaricati, come al
successivo
punto 2.10, e la stabilità dell‘insieme terreno di fondazione-discarica con
particolare
riferimento
alla stabilità dei pendii ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici
in data 11
marzo 1988,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1°
giugno
1988,
tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti.
2.8. Protezione fisica
degli impianti
La
discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al
sito di persone ed
animali.
Il sistema
di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure
volte ad
impedire lo
scarico illegale. Il sito di discarica deve essere individuato a mezzo di
idonea
segnaletica.
La
copertura giornaliera della discarica, di cui al punto 2.10, deve contribuire
al controllo di volatili
e piccoli
animali.
2.9. Dotazione di
attrezzature e personale
Gli
impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi devono essere
dotati, direttamente o
tramite
apposita convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni
previste per la
gestione
dell‘impianto.
La gestione
della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito ai
sensi
dell‘articolo
9, comma 1, punto b), e deve essere assicurata la formazione professionale e
tecnica
del
personale addetto all‘impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli
agenti specifici in
funzione
del tipo di rifiuti smaltiti.
In ogni
caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale
(DPI) in
funzione
del rischio valutato.
Il
personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere
preliminarmente
istruito ed
informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno
specifico
programma
di addestramento all‘uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
2.10. Modalità e criteri
di coltivazione
Ë vietato
lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione
eolica, in
assenza di
specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica
atti ad
impedire
tale dispersione.
Lo scarico
dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della
massa di rifiuti e
delle
strutture collegate.
I rifiuti
vanno deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il
fronte di
avanzamento,
pendenze superiori al 30%.
La
coltivazione deve procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata
ampiezza, in modo
da favorire
il recupero immediato e progressivo dell‘area della discarica.
L‘accumulo
dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde
limitare
successivi
fenomeni di instabilità.
Occorre
limitare la superficie dei rifiuti esposta all‘azione degli agenti atmosferici,
e mantenere, per
quanto
consentito dalla tecnologia e dalla morfologia dell‘impianto, pendenze tali da
garantire il
naturale
deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell‘area destinata al conferimento
dei rifiuti.
I rifiuti
che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive
devono
essere al
più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; è richiesta una
copertura giornaliera
dei rifiuti
con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La
copertura
giornaliera
può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione
eolica,
l‘accesso
dei volatili e l‘emissione di odori.
Qualora le
tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del
controllo di
insetti,
larve, roditori ed altri animali, è posto l‘obbligo di effettuare adeguate
operazioni di
disinfestazione
e derattizzazione.
Lo
stoccaggio di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in distinte aree
della discarica, tra loro
opportunamente
separate e distanziate.
3. Caratteristiche degli
impianti di deposito sotterraneo dei rifiuti
Il deposito
sotterraneo dei rifiuti può essere realizzato per lo smaltimento delle seguenti
tipologie di
rifiuti:
œ rifiuti
inerti;
œ rifiuti
non pericolosi;
œ rifiuti
pericolosi.
3.1. Protezione delle
matrici ambientali
3.1.1. Criteri generali
Lo
smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire
l‘isolamento dei rifiuti dalla
biosfera. I
rifiuti, la barriera geologica e le cavità, e in particolare le strutture
artificiali, costituiscono
un sistema
che come tutti gli altri aspetti tecnici deve rispettare i requisiti prescritti.
Deve essere
dimostrata la sicurezza durante la fase di esercizio e a lungo termine nei
confronti
delle
matrici ambientali.
3.1.2. Barriera geologica
e stabilità
Deve essere
effettuata un indagine di dettaglio della struttura geologica di un sito, con
ricerche ed
analisi
della tipologia delle rocce, dei suoli e della topografia. L‘esame geologico
serve ad
accertare
che il sito è adatto alla creazione di un deposito sotterraneo. Devono essere
inseriti la
collocazione,
la frequenza e la struttura delle irregolarità o delle fratture degli strati
geologici
circostanti
e l‘impatto potenziale dell‘attività sismica su tali strutture.
La
stabilità delle cavità deve essere accertata con adeguate ricerche e modelli
predittivi. La
valutazione
deve tenere conto anche dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e
documentati
in maniera
sistematica.
Ë
necessario accertare che:
a) durante
e dopo la formazione delle cavità, né nella cavità stessa né sulla superficie
del suolo
sono
prevedibili deformazioni di rilievo che possano danneggiare la funzionalità del
deposito
sotterraneo
o consentire un contatto con la biosfera;
b) la
capacità di carico della cavità è sufficiente a prevenirne il crollo durante
l‘utilizzo;
c) il
materiale depositato deve avere la stabilità necessaria ad assicurarne la
compatibilità con le
proprietà
geomeccaniche della roccia ospitante.
Ë
indispensabile un‘indagine approfondita della composizione delle rocce e delle
acque
sotterranee
per valutare la situazione attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione
potenziale
nel tempo, la natura e l‘abbondanza dei minerali presenti nella frattura,
nonché una
descrizione
mineralogica quantitativa della roccia ospitante. Va valutata anche l‘incidenza
della
variabilità
sul sistema geochimico.
Per quanto
riguarda i principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia che
circonda i rifiuti
deve
rivestire un duplice ruolo:
a) roccia
ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti;
b) strati
soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di anidrite), che
costituiscono
una
barriera geologica che impedisce alle acque sotterranee di penetrare nella
discarica e, che
impedisce
ai liquidi e ai gas di filtrare all‘esterno dell‘area di smaltimento. Nei punti
in cui tale
barriera
geologica è attraversata da pozzi e perforazioni è necessario provvedere a
sigillarli
durante le
operazioni per prevenire la penetrazione di acqua e poi chiuderli ermeticamente
dopo la
cessazione
delle attività del deposito sotterraneo. Se l‘estrazione dei minerali continua
oltre il
periodo di
attività della discarica, dopo la cessazione delle attività di questa è
indispensabile
sigillare l‘area
di smaltimento con una diga impermeabile all‘acqua, progettata calcolando la
pressione
idraulica operativa a tale profondità, in maniera che l‘acqua che potrebbe
filtrare nella
miniera
ancora in funzione non possa comunque penetrare nell‘area di smaltimento.
Nelle
miniere di salgemma il sale è considerato una barriera di contenimento totale.
I rifiuti entrano
quindi in
contatto con la biosfera solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto
di un evento
geologico a
lungo termine come il movimento terrestre o l‘erosione (per esempio nel caso di
un
aumento del
livello del mare). Non esistono probabilità molto elevate che i rifiuti
subiscano
alterazioni
nelle condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre tenere conto delle
conseguenze
di possibili
eventi sfavorevoli.
Per
stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende lo stoccaggio sotterraneo
a una profondità
di
parecchie centinaia di metri; la roccia dura può essere costituita da diverse
rocce magmatiche
come il
granito o il gneiss, ma anche da rocce sedimentarie come il calcare o
l‘arenaria. A tale
scopo ci si
può servire di una miniera non più sfruttata per le attività estrattive o di un
impianto di
stoccaggio
nuovo.
Nel caso di
stoccaggio nella roccia dura non è possibile il contenimento totale e quindi è
necessario
costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far sì che
l‘attenuazione naturale
degli
strati circostanti riduca gli effetti degli agenti inquinanti impedendo così
effetti negativi
irreversibili
nei confronti dell‘ambiente. Sarà quindi la capacità dell‘ambiente circostante
di
attenuare e
degradare gli agenti inquinanti a determinare l‘accettabilità di una fuga da
una struttura
di questo
tipo.
Le
prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno valutate in maniera
globale, tenendo
conto del
funzionamento coerente delle diverse componenti del sistema. Nel caso di
stoccaggio
sotterraneo
nella roccia dura il deposito deve essere situato al di sotto della falda
acquifera per
prevenire
il deterioramento delle acque sotterranee. Lo stoccaggio nella roccia dura deve
rispettare
tale requisito, impedendo che qualunque fuga di sostanze pericolose dal
deposito
raggiunga
la biosfera œ e in particolare gli strati superiori della falda acquifera a contatto
con essa
œ in
quantità o concentrazioni tali da provocare effetti nocivi. Ë necessario quindi
valutare l‘afflusso
delle acque
verso e nella biosfera e l‘impatto della variabilità sul sistema idrogeologico.
Il
deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell‘imballaggio e delle strutture
artificiali può portare
alla
formazione di gas nel deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi
tenere conto di
tale
fattore nel progettare le strutture per lo stoccaggio sotterraneo di questo
tipo.
3.1.3. Valutazione
idrogeologica
Deve essere
condotta un‘indagine approfondita delle caratteristiche idrauliche per valutare
la
configurazione
dello scorrimento delle acque sotterranee negli strati circostanti, sulla base
delle
informazioni
sulla conduttività idraulica della massa rocciosa, delle fratture e dei
gradienti idraulici.
3.1.4. Valutazione
dell’impatto sulla biosfera
Ë
indispensabile un‘indagine sulla biosfera che potrebbe essere toccata dal
deposito sotterraneo.
Vanno
svolti anche studi di base per determinare il livello delle sostanze coinvolte
nell‘ambiente
naturale
locale.
3.1.5. Valutazione della
fase operativa
Per quanto
riguarda la fase operativa, l‘analisi deve accertare:
a) la
stabilità delle cavità;
b) che non
esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto tra i rifiuti e la
biosfera;
c) che non
esistono rischi inaccettabili per il esercizio dell‘impianto.
L‘accertamento
della sicurezza operativa dell‘impianto deve comprendere un‘analisi sistematica
del suo esercizio,
sulla base di dati specifici relativi all‘inventario dei rifiuti, alla gestione
dell‘impianto
e al programma di attività. Va dimostrato che tra i rifiuti e la roccia non
rischiano di
crearsi
reazioni chimiche o fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della
roccia e da
mettere a
rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre ai rifiuti non ammissibili
ai termini
dell‘articolo
6 e del decreto di cui all‘articolo 7, comma 5, non è consentito il
conferimento di rifiuti
potenzialmente
soggetti alla combustione spontanea nelle condizioni di stoccaggio previste
(temperatura,
umidità), prodotti gassosi, rifiuti volatili, rifiuti provenienti dalla
raccolta sotto forma di
miscellanea
non identificata.
Vanno
individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a una via di contatto
tra i rifiuti e la
biosfera
durante la fase operativa. I diversi tipi di rischi operativi potenziali devono
essere riassunti
in
categorie specifiche e ne devono essere valutati i possibili effetti,
accertando che non esistono
rischi di
una rottura del contenimento dell‘operazione e prevedendo misure di emergenza
ALLEGATO 2
(articolo 8, comma 1; articolo 9, comma 1)
PIANI DI GESTIONE OPERATIVA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE, DI
GESTIONE POST-OPERATIVA, DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO,
FINANZIARIO
1. Principi generali
Il presente
allegato stabilisce le modalità di gestione e le procedure comuni di
sorveglianza e
controllo
durante la fase operativa e post-operativa di una discarica, al fine di
prevenire qualsiasi
effetto
negativo sull‘ambiente ed individuare le adeguate misure correttive.
Disciplina
inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di
chiusura di una
discarica e
individua gli adempimenti durante la fase post-operativa e per il ripristino
ambientale
del sito
medesimo.
Definisce
inoltre le modalità per individuare il prezzo corrispettivo minimo per lo
smaltimento in
discarica
previsto dall‘articolo 15.
I piani di gestione
operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di
sorveglianza e
controllo
sono lo strumento con il quale l‘autorità responsabile per il rilascio
dell‘autorizzazione
verifica
che:
œ le
operazioni condotte siano conformi all‘autorizzazione;
œ la
discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull‘ambiente;
œ il sito
sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle
attività.
I piani di
gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di
sorveglianza e
controllo,
che rappresentano uno dei contenuti essenziali dell‘autorizzazione e devono
essere
approvati
dall‘autorità procedente, definiscono compiutamente le fasi di gestione
operativa, di
ripristino ambientale
e di gestione post-operativa della discarica affinché:
œ i rifiuti
siano ammessi allo smaltimento in conformità ai criteri stabiliti per ciascuna
categoria di
discarica;
œ i
processi di stabilizzazione all‘interno della discarica avvengano regolarmente;
œ i sistemi
di protezione ambientale siano operativi ed efficaci;
œ le
condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate;
œ il
monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto
periodicamente con
l‘obiettivo
di determinare l‘andamento dei parametri significativi e di accertare
l‘eventuale
superamento
di soglie limite di accettabilità;
œ il sito
sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale.
Alle
scadenze indicate nell‘autorizzazione, e comunque con periodicità almeno
annuale, il gestore
provvede ad
inviare all‘autorità di controllo i risultati complessivi dell‘attività della
discarica con
riferimento
ai seguenti dati:
œ quantità
e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti;
œ volumi
dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale
delle celle;
œ volume
finale disponibile;
œ
produzione di percolato (m3/anno) e sistemi utilizzati per il
trattamento/smaltimento;
œ quantità
di gas prodotto ed estratto (Nm3/anno) ed eventuale recupero d‘energia
(kWh/anno);
œ risultati
analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni.
2. Piano di gestione
operativa
Il piano di
gestione operativa individua le modalità e le procedure necessarie a garantire
che le
attività
operative della discarica siano condotte in conformità con i principi, le
modalità e le
prescrizioni
del presente decreto e dell‘autorizzazione.
2.1. Elementi del piano
Il piano
riporta la descrizione di:
œ modalità
di conferimento dei rifiuti all‘impianto, della tipologia degli automezzi
impiegati, dei
sistemi
utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla
dispersione eolica e
delle
perdite di percolato nel corso del conferimento;
œ procedure
di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di
identificazione, ispezione
visiva dei
rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed
analisi);
œ modalità
e criteri di deposito in singole celle;
œ criteri
di riempimento e chiusura delle celle con l‘indicazione delle misure da
adottare per la
riduzione
della produzione di percolato;
œ procedura
di chiusura;
œ piano di
intervento per condizioni straordinarie quali:
-
allagamenti;
- incendi;
-
esplosioni;
-
raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione;
-
dispersioni accidentali di rifiuti nell‘ambiente.
3. Piano di ripristino
ambientale
Il piano di
ripristino ambientale individua gli interventi che il gestore deve effettuare
per il recupero
e la
sistemazione dell‘area della discarica a chiusura della stessa.
Il piano di
ripristino ambientale deve prevedere la destinazione d‘uso dell‘area tenendo
conto:
œ dei
fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;
œ
dell‘eventuale formazione di percolato e di biogas;
œ del
monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino alla
conclusione della
fase
post-operativa;
œ della
necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell‘area
stessa.
3.1. Elementi del piano
Costituiscono
contenuti essenziali del piano di ripristino ambientale:
œ il quadro
di riferimento dell‘area e delle zone limitrofe su morfologia, geomorfologia,
geologia,
idrogeologia,
clima, uso del suolo, idrologia superficiale, boschi, aspetti di vegetazione,
di gestione
agricola e
faunistici;
œ le
analisi del paesaggio e della qualità dell‘ambiente;
œ gli
obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta;
œ la
destinazione d‘uso dell‘area;
œ i tempi e
le modalità di esecuzione del recupero e della sistemazione ambientale;
œ la
documentazione cartografica ed eventuali analisi.
Nel caso in
cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una copertura vegetale,
l‘intervento
deve essere
eseguito secondo le seguenti procedure:
œ la
ricostituzione dello strato edafico (minimo di 30 cm di spessore) deve avvenire
primariamente
con
l‘utilizzo di suolo accantonato precedentemente o, in assenza, con terra
vegetale dalle
caratteristiche
chimico-fisiche controllate e plausibilmente analoghe a quelle del sito
d‘intervento;
per il
miglioramento della fertilità deve essere utilizzato in via preferenziale
compost di qualità
come
ammendante;
œ sullo
strato edafico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento anche
temporaneo,
con specie
erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione
della massa
movimentata
e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica)
del suolo;
œ nella piantumazione
per la ricostituzione della copertura vegetale si deve procedere in maniera
progressiva
e, a seconda della destinazione finale d‘uso (ecologico-forestale, ricreativo a
verde
pubblico,
agricolo ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari, umane o
zootecniche),
utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle
autoctone o
tipiche dell‘area da ricostituire ed adatte alle caratteristiche
fisico-chimiche del suolo;
œ durante
la piantumazione e successivamente all‘intervento di ripristino devono essere
utilizzate
le migliori
tecniche di coltivazione per garantire l‘attecchimento della vegetazione; in
particolare è
necessario
garantire la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si devono adottare
sistemi di
irrigazione
fissa o mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo
della copertura
vegetale.
4. Piano di gestione in
fase post-operativa
Il piano di
gestione post-operativa individua tempi, modalità e condizioni della fase di
gestione
post-operativa
della discarica e le attività che devono essere poste in essere durante tale
fase, con
particolare
riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da
garantire
che anche
in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti.
4.1. Elementi del piano
Il piano
deve riportare la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte del
gestore
finalizzate
a garantire che anche in questa fase il processo evolutivo della discarica œ
nei suoi vari
aspetti œ
prosegua sotto controllo in modo da condurre in sicurezza la discarica alla
fase ultima, in
cui si può
considerare praticamente inesistente l‘impatto dell‘impianto sull‘ambiente.
Dovranno
pertanto essere individuate in particolare le operazioni relative a:
œ
manutenzione per mantenere in buona efficienza;
œ
recinzione e cancelli di accesso;
œ rete di
raccolta e smaltimento acque meteoriche;
œ viabilità
interna ed esterna;
œ sistema
di drenaggio del percolato;
œ rete di
captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;
œ sistema
di impermeabilizzazione sommitale;
œ copertura
vegetale, procedendo ad innaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle
essenze morte;
œ pozzi e
relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;
œ modalità
e frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento
dello
stesso al
livello minimo possibile.
5. Piano di sorveglianza
e controllo
Il piano di
sorveglianza e controllo di cui al punto i) dell‘articolo 8, comma 1, deve
essere costituito
da un
documento unitario, comprendente le fasi di realizzazione, gestione e
post-chiusura, relativo
a tutti i
fattori ambientali da controllare, i parametri ed i sistemi unificati di
prelevamento, trasporto
e misura
dei campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di restituzione dei dati. Il
piano è
finalizzato
a garantire che:
a) tutte le
sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in
tutte le
condizioni
operative previste;
b) vengano
adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l‘ambiente ed i disagi
per la
popolazione;
c) venga
assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
d) venga
garantito l‘addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
e) venga
garantito l‘accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati
delle campagne
di
monitoraggio.
Il
controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale
qualificato ed
indipendente
con riguardo ai parametri ed alle periodicità riportati come esemplificativi
nelle tabelle
1 e 2 del
presente allegato su:
œ acque
sotterranee;
œ percolato;
œ acque di
drenaggio superficiale;
œ gas di
discarica;
œ qualità
dell‘aria;
œ parametri
meteoclimatici;
œ stato del
corpo della discarica.
I prelievi
e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente
indipendenti,
secondo le
metodiche ufficiali.
5.1. Acque sotterranee
Obiettivo
del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di
inquinamento
delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di
adottare le
necessarie
misure correttive.
Devono
essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, anche
in relazione
all‘estensione
della discarica, in modo tale che siano presenti almeno un pozzo a monte (a
distanza
sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) e due a valle, tenuto
conto della
direzione
di falda.
Nei punti
di monitoraggio individuati deve essere rilevato il livello di falda. è
opportuno installare
una sonda
per il rilevamento in continuo del livello della falda in caso di modesta
soggiacenza della
falda.
Il piano di
monitoraggio deve comprendere almeno i parametri fondamentali, contrassegnati
con
l‘asterisco,
riportati nella tabella 1 del presente allegato; per un monitoraggio
significativo è
importante
effettuare tutti i rilevamenti analitici di cui alla citata tabella 1, in
particolare in presenza
di valori
anomali dei parametri fondamentali e comunque almeno una volta l‘anno.
I livelli
di controllo devono essere determinati in base alle variazioni locali della
qualità delle acque
freatiche.
In
particolare, in funzione della soggiacenza della falda, delle formazioni
idrogeologiche specifiche
del sito e
della qualità delle acque sotterranee dovrà essere individuato il livello di
guardia per i vari
inquinanti
da sottoporre ad analisi.
In caso di
raggiungimento del livello di guardia è necessario adottare il piano
d‘intervento
prestabilito,
così come individuato nell‘autorizzazione; è necessario altresì ripetere al più
presto il
campionamento
per verificare la significatività dei dati.
5.2. Acque meteoriche di
ruscellamento
In
situazioni di particolare vulnerabilità ambientale il piano provvederà ad
individuare i parametri e
la
frequenza di analisi relativi alle acque di drenaggio superficiale.
5.3. Percolato
In presenza
di percolato e acqua superficiale, i campioni devono essere prelevati in punti
rappresentativi.
Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del percolato devono
essere
eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce
dall‘area. Il controllo
delle acque
superficiali deve essere fatto in almeno due punti, di cui uno a monte e uno a
valle
della
discarica.
Il
controllo del percolato e dell‘acqua superficiale, in caso di contatto fra le
due matrici, deve essere
effettuato
prelevando un campione rappresentativo della composizione media.
Deve essere
misurata la quantità di percolato prodotto e smaltito, da correlare con i
parametri
meteoclimatici
per eseguire un bilancio idrico del percolato.
I parametri
da misurare e le sostanze da analizzare variano a seconda della composizione
dei
rifiuti
depositati in discarica; vanno indicati nel provvedimento di autorizzazione di
cui all‘articolo 10
del
presente decreto, e devono tenere conto dei criteri di ammissibilità di cui al
decreto previsto
dall‘articolo
7, comma 5.
5.4. Emissioni gassose e
qualità dell’aria
Per le
discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili e rifiuti contenenti
sostanze che possono
sviluppare
gas o vapori deve esser previsto un monitoraggio delle emissioni gassose,
convogliate
e diffuse,
della discarica stessa, in grado di individuare anche eventuali fughe di gas
esterne al
corpo della
discarica stessa.
A tal
proposito il Piano deve definire livelli di guardia relativamente alla presenza
del gas di
discarica
all‘esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo, nonché contenere
un piano
d‘intervento
da realizzare ed attivare in caso di superamento degli stessi.
I parametri
di monitoraggio sul gas di discarica devono comprendere almeno CH4, CO2, O2,
con
regolarità
mensile, altri parametri quali: H2, H2S, polveri totali, NH3, mercaptani e
composti volatili
in
relazione alla composizione dei rifiuti. Si deve provvedere, inoltre, a caratterizzare
quantitativamente
il gas di discarica.
La
frequenza di tali misure deve essere quella indicata dalla tabella 2, salvo una
diversa
prescrizione
dell‘autorità di controllo.
L‘autorità
di controllo stabilirà anche eventuali misure per l‘identificazione di
migrazioni del gas nel
suolo e nel
sottosuolo.
La
valutazione dell‘impatto provocato dalle emissioni diffuse della discarica deve
essere effettuata
con
modalità e periodicità da definirsi in sede di autorizzazione. Il numero e
l‘ubicazione dei siti di
prelievo
dipendono dalla topografia dell‘area da monitorare. Di norma è opportuno
prevedere
almeno due
punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante nel
momento del
campionamento,
a monte e a valle della discarica.
5.5.
Discariche adibite allo smaltimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto
Per le
discariche dove sono smaltiti rifiuti di amianto o contenenti amianto, il
parametro utilizzato
per il
monitoraggio e controllo è la concentrazione di fibre nell‘aria. La frequenza
delle misure viene
fissata
all‘interno del piano di sorveglianza e controllo.
Per la
valutazione dei risultati si deve far riferimento ai criteri cautelativi di
monitoraggio indicati nel
decreto del
Ministro della sanità in data 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario
alla
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 1994. Per questo tipo di monitoraggio si
adotteranno tecniche
analitiche
di MOCF.
5.6. Parametri
meteoclimatici
La
discarica deve essere dotata di una centralina per la rilevazione dei dati
meteoclimatici.
La
tipologia delle misure meteoclimatiche è quella indicata dalla tabella 2, salvo
una diversa
prescrizione
dell‘autorità di controllo, che potrà anche imporre per casi particolari la
rilevazione in
continuo,
definendo altresì la modalità, la tipologia di misure, nonché la modalità della
loro
trasmissione.
5.7.
Morfologia della discarica
La
morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora
disponibile per il
deposito di
rifiuti devono essere oggetto di rilevazioni topografiche almeno semestrali.
Tali misure
devono anche tenere conto della riduzione di volume dovuta all‘assestamento dei
rifiuti
e alla loro
trasformazione in biogas.
In fase di
gestione post-operativa devono essere valutati gli assestamenti e la necessità
di
conseguenti
ripristini della superficie, secondo la periodicità minima prevista in tabella
2.
Tabella 1 Analisi
delle acque sotterranee
Parametri
* =
Parametri fondamentali
*pH
*temperatura
*Conducibilità
elettrica
*Ossidabilità
Kübel
BOD5
TOC
Ca, Na, K
*Cloruri
*Solfati
Fluoruri
IPA
*Metalli:
Fe, Mn
Metalli:
As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb , Mg, Zn
Cianuri
*Azoto ammoniacale,
nitroso e nitrico
Composti
organoalogenati (compreso cloruro di vinile)
Fenoli
Pesticidi
fosforati e totali
Solventi
organici aromatici
Solventi
organici azotati
Solventi
clorurati
* Almeno
annuale per tutti i parametri della tabella 1.
Tabella 2 Parametri da
misurare e frequenza minima delle misure *
Parametro
Frequenza
misure
gestione
operativa
Frequenza
misure
gestione
post-operativa
percolato
volume
mensile
semestrale
composizione
trimestrale
semestrale
acque superficiali
di
drenaggio
composizione
trimestrale
semestrale
qualità
dell‘aria
immissioni
gassose
potenziali
e pressione
atmosferica
mensile
semestrale
gas di
discarica
composizione
mensile
semestrale
acque
sotterranee
livello di
falda
mensile
semestrale
composizione
trimestrale
semestrale
dati
meteoclimatici
precipitazioni
giornaliera
giornaliera,
sommati ai
valori
mensili
temperatura
(min, max,
14 h
CET
)
giornaliera
media
mensile
direzione e
velocità del
vento
giornaliera
non
richiesta
evaporazione
giornaliera
giornaliera,
sommati ai
valori
mensili
umidità
atmosferica (14 h
CET
)
giornaliera
media
mensile
topografia
dell‘area
struttura e
composizione
della
discarica
annualmente
comportamento
d‘asse-
stamento
del corpo della
discarica
semestrale
semestrale
per i primi 3
anni quindi
annuale
*
Almeno
annuale per tutti i parametri della tabella 1.
6. Piano finanziario
La garanzia
che il prezzo minimo di cui al punto 1 copra realmente tutti i costi, inclusi
quelli relativi
alla fase
di post-chiusura, è assicurata dalla presentazione di un piano economico
finanziario che
deve tenere
conto dei seguenti fattori:
1. il costo
industriale predisposto in funzione di:
- costi
relativi a spese di investimento per la costruzione dell‘impianto, compresi
oneri finanziari e
costi per
la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
- spese per
gestione operativa, comprese spese relative al personale ed ai mezzi d‘opera
utilizzati;
- spese
generali e tecniche;
- spese
previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo
alla
chiusura;
2. gli
oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.
Con
frequenza annuale potrà essere presentata all‘ente competente una relazione di
aggiornamento
del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle eventuali variazioni
intervenute
a seguito di:
a)
variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l‘anno successivo, nei
costi di gestione e di
costruzione;
b) nuove
prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
c) nuove
perizie di variante.
7. Adempimenti a carico
dell’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione
7.1. L‘autorità competente provvede ad
approvare i piani di gestione operativa, di ripristino
ambientale,
di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, nonché il piano
finanziario di cui
all‘articolo
8, predisposti secondo quanto previsto dall‘allegato 2.
In
particolare l‘approvazione del piano di sorveglianza e controllo, che dovrà
prevedere l‘assenso
degli enti
addetti al controllo, comporta anche l‘individuazione dei parametri da
analizzare da parte
del
soggetto gestore per le varie matrici ambientali, la loro periodicità e le
modalità di prelievo,
trasporto
ed analisi dei campioni, come già specificato in allegato 2, in modo che tutti
i soggetti
coinvolti
adottino procedure uniformi ed omogenee.
7.2. Ai fini del rilascio
dell‘autorizzazione l‘autorità competente deve provvedere a condurre
l‘istruttoria
tecnica dei progetti presentati dai soggetti titolari degli interventi e
verificare che siano
state
condotte le attività preliminari di seguito specificate:
œ
individuazione delle acque sotterranee, comprese le eventuali emergenze delle
stesse, che
possono
essere interessate dalle attività della discarica;
œ
ubicazione dei punti d‘acqua esistenti (pozzi, sorgenti), usi in atto delle
risorse idriche,
andamento
del flusso idrico sotterraneo, determinazione dei principali parametri
idrogeologici,
definizione
dell‘escursione stagionale del livello piezometrico, valutazione della qualità
delle acque
sotterranee,
a seguito di specifiche misurazioni. A tal proposito, i punti di misura devono
essere
quotati (in
m s.l.m.) con precisione almeno centimetrica e si deve fissare almeno un punto
di
misurazione
nella zona d‘afflusso delle acque sotterranee e almeno due punti di misurazione
nella
zona di
deflusso, tenendo conto della necessità di individuare con tempestività
l‘immissione
accidentale
di percolato. Questo numero può essere aumentato ai fini di un‘indagine
idrogeologica
specifica e
tenuto conto della necessità di individuare con tempestività l‘emissione
accidentale di
percolato
nelle acque sotterranee;
œ
conduzione di una campagna di monitoraggio almeno annuale delle acque
sotterranee
interessate,
al fine di stabilire i valori di riferimento per eseguire i futuri controlli.
Il campionamento
deve essere
effettuato almeno nei tre punti di cui al comma precedente.